Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta per l’inerzia dell’amministrazione (TAR Calabria n. 1589 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo e notificato con formula esecutiva, l’amministrazione è tenuta a dare prova dell’avvenuto adempimento. L’inerzia accertata legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo di ottemperare, assegnando un termine e nominando contestualmente il Commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva decorso il termine, su istanza della parte ricorrente. Il decreto ingiuntivo non opposto costituisce giudicato e la sua esecuzione non richiede la notifica di atto di precetto.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni aveva ottenuto dal Tribunale ordinario un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune, per il pagamento di una somma dovuta a titolo di canoni. Il decreto non era stato opposto ed era divenuto esecutivo, con successiva notifica munita di formula esecutiva. Constatato il perdurare dell’inadempimento dell’ente locale, la società proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il decreto ingiuntivo non opposto è passato in giudicato e che l’amministrazione, pur essendo gravata dell’onere di provare l’avvenuto adempimento, non ha offerto alcuna dimostrazione in tal senso né si è costituita in giudizio. Tale comportamento ha integrato i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art. 112 c.p.a., finalizzata a ottenere l’esecuzione del giudicato.
La sentenza ha dichiarato l’obbligo del Comune di ottemperare integralmente al titolo esecutivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione. Per garantire l’effettività della tutela, il giudice ha nominato sin da subito un Commissario ad acta nella persona del Segretario Comunale di un Comune limitrofo, con facoltà di delega, cui spetterà dare esecuzione al giudicato entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte, in caso di ulteriore inerzia.
La scelta di nominare il commissario contestualmente all’accoglimento del ricorso risponde all’esigenza di prevenire le conseguenze dell’inadempienza, evitando alla parte creditrice l’onere di un nuovo giudizio. Il compenso del commissario, se dovuto, sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, la quale è stata altresì condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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