La deroga alle misure di salvaguardia del parco va motivata, non presunta (Cons. Stato n. 8637 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il privato chieda il rilascio di un permesso di costruire in deroga alle misure di salvaguardia di un parco naturale regionale, l’amministrazione non può respingere l’istanza limitandosi a constatare che le opere progettate eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria consentita dalla legge istitutiva. Il diniego che assume l’incompatibilità delle opere come ragione automaticamente preclusiva della deroga è tautologico e contraddittorio: inverte causa ed effetto, poiché indica come motivo del rigetto proprio il presupposto normativo che la deroga era chiamata a superare. L’ente è tenuto a esaminare la specifica domanda di deroga e a motivare in modo esaustivo sulle ragioni per cui essa non può essere concessa. Il vizio non è di merito ma di difetto di motivazione, e comporta l’annullamento dell’atto, salve le successive determinazioni dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società acquisisce la disponibilità di un’ampia area agricola nel territorio comunale, interamente ricadente nel perimetro di un parco naturale regionale. Al centro sorge una masseria rurale, in abbandono da oltre trent’anni, con una porzione del complesso crollata. La società presenta istanza di permesso di costruire per il recupero dell’immobile e la sua riconversione in struttura ricettiva, con ricostruzione della parte crollata, sistemazione delle pertinenze esterne e realizzazione di una piscina.
Il parere dell’ufficio del parco esclude le opere di ricostruzione e la piscina, in quanto non riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria consentita dalla legge regionale istitutiva dell’area protetta. La società chiede allora l’assenso in deroga alle misure di salvaguardia, secondo la procedura regionale. Il consiglio comunale, nella funzione di organo del parco, non approva il progetto. La società ricorre al TAR Puglia, che accoglie il ricorso qualificando le opere come manutenzione straordinaria e ravvisando la tautologicità della motivazione. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio restringe il thema decidendum. Il punto centrale non è stabilire se la ricostruzione della porzione crollata sia manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, né se la piscina integri una nuova costruzione: su questo il Consiglio di Stato ammette di poter concordare con il Comune. La questione decisiva è un’altra, e cioè che la società aveva presentato una domanda di permesso in deroga alle norme preclusive del piano.
Su questo punto la delibera non motiva. Anzi, motiva a rovescio: siccome le opere di ristrutturazione e di nuova costruzione non sono realizzabili, l’intervento non si approva. La causa del diniego diventa così anche il suo effetto, in un ragionamento che assume come esito automatico proprio le ragioni preclusive per superare le quali la deroga era stata richiesta.
Il Comune avrebbe dovuto prima esaminare e motivare la richiesta di deroga e poi rendere una motivazione esaustiva sul perché la deroga non poteva essere concessa. La delibera, invece, non coglie il contenuto effettivo dell’istanza e, oltre a essere tautologica, risulta anche contraddittoria: da un lato afferma che la disciplina del parco non favorisce le iniziative private; dall’altro riconosce che l’applicazione della deroga consentirebbe di perseguire le finalità istitutive, in particolare il recupero del bene storico-architettonico orientato a nuovi servizi turistici.
La sentenza di primo grado è quindi corretta nella parte in cui rileva la tautologicità della motivazione, ma il vizio è più precisamente di motivazione decontestualizzata: l’atto non coglie la reale essenza dell’istanza e omette ogni valutazione sulla deroga. L’appello del Comune è infondato. Restano salve le successive determinazioni dell’amministrazione, emendate dal vizio riscontrato, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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