Obbligo di provvedere espresso sull’istanza di passo carraio (TAR Calabria n. 772 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge, anche quando ritenga insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza. L’obbligo di provvedere non deriva soltanto da una previsione espressa, ma dai principi di correttezza e buona amministrazione, ogni volta che sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche. La motivazione esposta dall’ente solo con la costituzione in giudizio, a seguito dell’actio contra silentium, non surroga il provvedimento dovuto. Il giudice accerta l’obbligo e condanna l’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 31 c.p.a., ma non può pronunciarsi sulla spettanza del provvedimento richiesto quando questo involga profili di discrezionalità.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area nel Comune di Paola, avevano presentato in data 27.01.2023 istanza diretta al rilascio di una concessione di passo carraio. Decorso il termine di conclusione del procedimento, l’ente non si era pronunciato. I ricorrenti hanno quindi proposto azione avverso il silenzio dell’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso e la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in 10.000,00 euro.

La vicenda si innesta su un contenzioso più ampio: una S.C.I.A. del 2020 per l’installazione di cancelli a delimitazione dell’area di corte, l’ordinanza comunale n. 43 dell’11.11.2021 che aveva inibito i lavori, un ricorso avverso tale ordinanza e un precedente ricorso avverso il silenzio su una prima istanza di passo carraio, dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per inammissibilità della domanda di autorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’istanza di riunione con il diverso ricorso pendente, ravvisando la pregiudizialità del presente gravame: senza il nulla osta all’apertura del passo carraio resta preclusa la concreta realizzazione dei lavori oggetto dell’altro giudizio. Rigetta altresì l’eccezione di inammissibilità, pur riconoscendo che gli istanti non avevano adeguatamente istruito la domanda secondo le prescrizioni del regolamento comunale sulle occupazioni di spazi pubblici.

Su questo punto il Tribunale afferma un onere di collaborazione a carico della pubblica amministrazione: avvedutasi delle carenze documentali, l’ente avrebbe dovuto sollecitare integrazioni e chiarimenti ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 6, del Regolamento, che consente di richiedere documenti e atti necessari ai fini della decisione.

Nel merito, il Collegio accoglie il primo e assorbente motivo. Accertato il decorso del termine di legge, l’amministrazione non è esonerata dall’obbligo di pronunciarsi con provvedimento espresso, quand’anche si profili un’assenza dei presupposti per l’ottenimento di un provvedimento favorevole. Tale obbligo sussiste in forza dei principi generali di correttezza e buona amministrazione, indipendentemente da una previsione espressa, ogniqualvolta sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni.

Il Tribunale precisa che tale obbligo non può essere soddisfatto dalla motivazione resa dall’ente soltanto con la costituzione in giudizio, evenienza verificatasi nel caso esaminato. Dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza, non avendo essa dato prova di avervi provveduto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, e condanna l’ente ai sensi dell’art. 31 c.p.a.

Il Collegio esclude invece di potersi pronunciare sulla spettanza del provvedimento, trattandosi di atto connotato da profili di discrezionalità, e rigetta la domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta silente e i danni, genericamente indicati. Dispone infine la compensazione delle spese di giudizio, condannando il Comune a provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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