Ottemperanza al decreto Pinto: penalità di mora e poteri del commissario (TAR Calabria n. 773 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti emessi dalla Corte di Appello ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa si cumula agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce quale procuratore antistatario per ottenere l’esecuzione del decreto reso dalla Corte di Appello di Catanzaro ex art. 3 l. n. 89/2001. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 67,69 per spese ed € 225,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Il decreto è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente chiede quindi al TAR l’ottemperanza e l’ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.. Il decreto ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione prodotta, ed è stato ritualmente notificato.
Il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza. Per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex l. n. 89/2001 non ritiene più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021. Il creditore ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 e sono decorsi sei mesi dall’istanza.
L’Amministrazione non ha provato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. L’inerzia resta quindi accertata.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Collegio ordina l’esecuzione del giudicato entro 30 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro 90 giorni dall’istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore. Il commissario provvederà anche alla loro refusione in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Nota della Redazione
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