Interessi legali sulle spese del lodo e limiti del commissario ad acta (TAR Liguria n. 913 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione del lodo arbitrale il commissario ad acta è vincolato al titolo esecutivo e non può modificarlo. Ove il dispositivo abbia disposto il pagamento dei soli interessi legali sulle somme liquidate, per il periodo successivo alla pronuncia il debito, prima di valore, assume natura di debito di valuta e su di esso non compete la rivalutazione monetaria. Gli interessi previsti dal d.m. 145/00, riconosciuti in forza del richiamo contrattuale, hanno natura convenzionale e non legale, e non possono essere estesi oltre la statuizione del lodo. In mancanza di espressa pronuncia sulle spese giudiziali, la somma dovuta va maggiorata degli interessi legali quali interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione di un lodo arbitrale che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di diverse somme. Con una precedente sentenza il TAR ha nominato il commissario ad acta, che ha delegato a sua volta l’incarico e ha liquidato le spettanze con decreto del 30 luglio 2024 n. 4, provvedendo al pagamento.
La ricorrente ha impugnato quel decreto dolendosi del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle riserve liquidate come debito di valore, degli interessi da ritardata contabilizzazione ex d.m. 145/00 e degli interessi legali sulle spese del lodo. L’amministrazione ha chiesto la reiezione del reclamo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal capo e) del dispositivo del lodo, che ha condannato l’amministrazione a corrispondere gli interessi legali su tutte le somme dalla data di pronuncia a quella dell’effettivo pagamento. Su questa base la ricorrente avrebbe diritto, in linea di massima, ai soli interessi legali, salvo quanto si dirà sulle spese.
La prima censura riguarda la rivalutazione monetaria sulle riserve n. 7 e n. 15. Il lodo aveva qualificato quelle somme come aventi natura risarcitoria, integrate in un debito di valore, e su tale base aveva riconosciuto il cumulo di interessi e rivalutazione. Una volta liquidata la somma, però, per il periodo successivo il debito perde natura di valore e assume natura di debito di valuta: sulla somma liquidata compete unicamente l’interesse legale. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente, osserva il TAR, riguarda la misura degli interessi e non una diversa voce quale la rivalutazione, e comunque confligge con la statuizione del lodo, ormai intangibile. La rivalutazione, se ritenuta spettante, andava chiesta in sede di esecuzione del lodo, sicché la domanda contrasta con la precedente sentenza del TAR, confermata in appello.
La seconda censura concerne gli interessi ex d.m. 145/00 sulle riserve n. 4, 6, 8, 9, 13, 18, 19 e penale. La tesi non persuade. Il lodo ha riconosciuto la natura convenzionale e non legale di tali interessi, applicabili in forza dell’espresso richiamo contenuto nel contratto di appalto. Il riferimento del capo e) ai soli interessi legali non può quindi comprendere gli interessi da ritardata contabilizzazione: diversamente opinando, la precisazione del lodo risulterebbe inutile.
Fondata è invece la domanda relativa agli interessi sulle spese dei capi f), g) e h), in relazione alle quali il lodo nulla ha statuito. In mancanza di espressa statuizione, la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali, quali interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., dalla data del passaggio in giudicato fino al soddisfo. Il decreto è quindi annullato in parte qua e il reclamo respinto nel resto, con compensazione delle spese per la soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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