Prescrizione reato tributario sospesa e ricorso inammissibile con preclusioni (Cass. pen. Sez. 3 n. 8771 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del reato di dichiarazione infedele, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, si computa secondo le regole ordinarie degli artt. 157 e 160 cod. pen., con l’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1-bis, del medesimo decreto. In tale computo, vanno sommati i periodi di sospensione del procedimento verificatisi nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi inclusa la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23 aprile 2025, aveva confermato la condanna dell’imputata per il reato di dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000), relativo a due annualità di imposta (2014 e 2016), con la continuazione e le attenuanti generiche. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il travisamento della prova in relazione al capo concernente l’IRES 2016, il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e della non menzione, e, infine, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, esaminando le singole doglianze.

Quanto al primo motivo, relativo al travisamento della prova, la Corte ha ricordato che tale vizio presuppone l’utilizzo di un dato probatorio inesistente o diverso, con incidenza decisiva sull’esito. Ha rilevato che la Corte territoriale, valorizzando l’azzeramento dell’imponibile dichiarato (€ 0) a fronte di un’attività accertata (€ 607.410,00), aveva qualificato correttamente la condotta come indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. La doglianza sui minori costi deducibili, secondo la Corte, non scardina questo dato centrale e si risolve in una censura rivalutativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la contestazione del fatto non deve intendersi in senso meramente formale, ma può essere integrata nel corso del giudizio, purché l’imputato sia stato posto in grado di difendersi.

Sul secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata non apparente. Ha evidenziato che il diniego era stato ancorato a criteri riconducibili all’art. 133 cod. pen., quali l’entità del danno e le modalità della condotta. Ha inoltre escluso la fondatezza dell’assunto del ‘mero prestanome’, richiamando le emergenze istruttorie che descrivevano un ruolo attivo dell’imputata nella gestione contabile e nella presentazione delle dichiarazioni. Ha infine ribadito che il giudizio sull’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In ordine al terzo motivo, la Corte ha riconosciuto la correttezza dell’ancoraggio normativo della prospettazione difensiva, che applicava al reato il termine massimo di 10 anni (8 anni più l’aumento di 1/3). Tuttavia, ha rilevato l’errore nel non aver considerato i periodi di sospensione del procedimento. Dalla verifica degli atti è emerso un totale di 186 giorni di sospensione, dovuti all’astensione dalle udienze e a legittimi impedimenti. La Corte ha quindi concluso che, aggiungendo tali giorni alle date di consumazione del reato, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza d’appello (23 aprile 2025).

Da ultimo, la Corte ha precisato che, pur essendo la prescrizione eventualmente maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la causa di estinzione del reato, in ossequio al principio per cui l’inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 160 c.p.

Tutte le 69 sentenze sull'art. 160 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *