Cartella esattoriale per omessa dichiarazione e contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16094 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la cartella di pagamento emessa a seguito di dichiarazione dei redditi omessa, o ad essa equiparata perché scartata dal sistema, non richiede il preventivo contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente. L’obbligo del contraddittorio, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, sussiste solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre allorché la cartella sia emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risulta dalla dichiarazione. La doglianza che solleciti una rivalutazione dell’apporto probatorio, contrapponendo un diverso giudizio di merito a quello del giudice d’appello, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno d’imposta 2010. Il sistema aveva scartato la dichiarazione presentata per il 2009, risultata irregolare, con la conseguenza che tale dichiarazione era considerata omessa e il credito ivi indicato, riportato anche nella dichiarazione per il 2010, era stato disconosciuto, comportando una ripresa a tassazione.
Il ricorso della contribuente veniva respinto in entrambi i gradi di merito. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate non svolgeva attività difensiva in udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la contribuente lamentava la violazione degli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 24 Cost., per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo. Ha osservato che la dichiarazione per il 2009, essendo stata scartata, era qualificata come omessa a tutti gli effetti, sicché il credito esposto nel 2010 non trovava riscontro nei dati dichiarati. Ha richiamato il principio per cui l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non impone il contraddittorio in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza non ricorrente nell’ipotesi della cartella emessa per il mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione (cfr. Cass. n. 18163/2025). Ha pertanto rigettato il motivo.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che la doglianza mirava a sollecitare una rivalutazione dell’apporto probatorio, contrapponendo un giudizio di merito alternativo a quello espresso dalla sentenza impugnata. Ha ribadito che il vizio di violazione di legge attiene alla corretta interpretazione della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è censurabile solo attraverso il vizio di motivazione, nei limiti del “minimo costituzionale” di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il ricorso è stato quindi rigettato come infondato, senza pronuncia sulle spese per l’assenza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate, con il conseguente raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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