Inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 7 comma 5-bis d.lgs n. 546/1992 in giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore (Cass. civ. Sez. 5 n. 3073 del 12.02.2026)
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Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 è norma di natura sostanziale e non processuale e, pertanto, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130/2022. È, quindi, inammissibile il motivo di ricorso che ne deduce la violazione con riguardo a un giudizio instaurato in data anteriore. Costituisce motivazione apparente censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la sentenza che non raggiunga la soglia del “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost.; ne è, invece, esclusa la mera insufficienza della motivazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di classamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento le rendite proposte per un aerogeneratore, includendo nel valore fondiario anche la componente della torre. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando parzialmente la sentenza, ha ritenuto la rendita erronea solo nella parte in cui era stato ricompreso il valore della torre, confermando la validità dell’avviso per gli altri elementi di calcolo. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 in tema di onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la sussistenza di un’incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e la presenza dei medesimi magistrati nel collegio giudicante, sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024.
In ordine al primo motivo, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza per cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, è configurabile solo in casi di radicale carenza o di forme inidonee a rivelare la ratio decidendi. Nella specie, la motivazione del giudice d’appello è stata ritenuta adeguata, avendo illustrato le ragioni del parziale accoglimento del gravame; sicché la censura, volta a denunciare un profilo di mera insufficienza, è stata ritenuta non deducibile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la norma invocata, il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, introdotta dall’art. 6 della legge n. 130/2022, non era applicabile ratione temporis, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato prima del 16 settembre 2022. La Corte ha ribadito che la disposizione ha natura sostanziale e non processuale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguente inammissibilità della censura.
La Corte ha inoltre osservato che il motivo non coglieva la ratio decidendi, atteso che la sentenza impugnata si era limitata a valorizzare le richieste della stessa contribuente, la quale aveva contestato l’atto solo con riguardo all’esenzione della torre, senza formulare ulteriori contestazioni. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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