Omessa comunicazione avviso udienza alla parte costituita impone rinvio al primo giudice (Cons. Stato n. 6845 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte ritualmente costituita in giudizio ha diritto a ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione. L’omessa comunicazione di tale avviso integra una violazione del diritto di difesa che determina l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. Il giudice di appello che rilevi tale vizio processuale è esonerato dall’esame dei profili di merito, i quali restano assorbiti. La circostanza che il processo si sia svolto in epoca antecedente all’avvio a regime del processo amministrativo telematico non esonera il giudice dall’obbligo di comunicazione, poiché la costituzione cartacea era modalità valida e sufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di titolo abilitativo in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per un manufatto pertinenziale ad uso deposito. Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione, e ha annullato il diniego, dichiarando la contumacia dell’amministrazione.

Roma Capitale ha proposto appello, deducendo di essersi regolarmente costituita con atto del 16 settembre 2016, munito del timbro del Tribunale, e di non aver ricevuto alcun avviso di fissazione dell’udienza. Ha quindi chiesto, in via subordinata, la rimessione delle parti davanti al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello sotto il profilo dell’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Dagli atti risulta che l’amministrazione si era costituita con atto del 16 settembre 2016, recante il timbro del TAR Lazio, Sezione II bis, del 28 settembre 2016. A fronte di tale costituzione, il giudice di primo grado ha omesso di comunicare l’avviso, impedendo all’ente di esercitare le proprie prerogative difensive.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di passaggio al processo amministrativo telematico. Ha richiamato l’art. 44, comma 2, lett. a), della legge n. 69/2009 e l’art. 13 delle disposizioni di attuazione del c.p.a., che avevano previsto la sperimentazione e la graduale applicazione delle regole tecniche. Ha poi esaminato il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e l’art. 21, che fissava al 1° luglio 2016 l’avvio del processo telematico, salvo la fase sperimentale disciplinata dai commi 2, 3 e 4.

La Corte ha quindi valorizzato il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 106/2016, pubblicato in GU n. 217 del 16 settembre 2016, con cui la sperimentazione è stata avviata dal 10 ottobre 2016 e limitata ai soli giudizi introdotti con ricorsi depositati a far data da quel giorno. In quella fase, per espressa previsione dell’art. 21, comma 4, del d.P.C.M. n. 40/2016, continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni sul perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che rilevava la data del protocollo del deposito cartaceo.

Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 7, comma 3, del d.l. n. 168/2016, secondo cui le disposizioni sul processo telematico si applicano ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2017, mentre ai ricorsi anteriori continuano ad applicarsi le norme vigenti al 31 agosto 2016. Poiché il ricorso era stato notificato l’8 settembre 2016 e depositato il 26 settembre 2016, la costituzione cartacea di Roma Capitale era rituale e tempestiva.

Da ciò deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. Le ulteriori censure di merito restano assorbite. Le spese del grado sono state compensate per peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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