Omicidio e prova logica della connessione teleologica con il prelievo indebito (Cass. pen. Sez. I n. 34997 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio aggravato dalla connessione teleologica con il delitto di indebito utilizzo di carta di pagamento, la prova del movente e del nesso con il reato presupposto può essere raggiunta mediante la prova logica, intesa come valutazione unitaria degli indizi convergenti verso un’unica ricostruzione del fatto. La relativa ambiguità di ciascun indizio è superata dalla convergenza di tutti verso un esito congruente, non costituendo la prova logica uno strumento meno qualificato della prova diretta. Il giudice di appello che neghi la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. compie una valutazione di fatto sulla decisività della prova, insindacabile in cassazione se logicamente motivata. Analoga insindacabilità riguarda le doglianze che, sotto la veste della manifesta illogicità, propongono una diversa lettura delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Brescia, con sentenza del 26 novembre 2025, ha confermato la condanna della ricorrente alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento in favore delle parti civili. I reati contestati sono l’omicidio e l’indebito utilizzo del bancomat della datrice di lavoro, anziana donna deceduta per caduta dalla finestra della propria abitazione.
Secondo l’accusa, la ricorrente, collaboratrice domestica, avrebbe appreso dal datore di lavoro la scoperta dei prelevamenti abusivi e la volontà di denunciarli. Da qui la lite e la spinta fuori dalla finestra. La difesa ha sostenuto le tesi alternative del suicidio e della caduta accidentale, chiedendo la rinnovazione istruttoria per accertare il peso della vittima.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. La Corte richiama il disposto dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., che subordina il rinnovo alla condizione che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti. La valutazione di decisività della prova costituisce accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità quando motivato in modo logico e congruo.
Nel caso concreto, il giudice di appello ha escluso la necessità della perizia sul peso della vittima, perché il gesto ricostruito non è un sollevamento da terra, ma una spinta verso l’esterno su vittima già posizionata sul davanzale, seguita dal sollevamento delle gambe. Una spinta richiede forza inferiore al sollevamento e, se improvvisa, è idonea a provocare la caduta a prescindere dal peso. La motivazione è quindi completa e logica.
Il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità: il sindacato non può tradursi in una rilettura degli elementi di fatto, riservati al giudice di merito. Non integra vizio di legittimità la prospettazione di una valutazione diversa e più favorevole al ricorrente.
La sentenza esamina le tre fasi della ricostruzione accusatoria. Quanto alla scoperta degli ammanchi, è logico che l’anziana donna avesse già sospettato la collaboratrice per una precedente sottrazione e non avesse esternato i sospetti per mancanza di prove. Quanto alla lite, essa è provata dalle dichiarazioni di due testimoni, la cui attendibilità è stata valutata e la cui difformità è insussistente. Quanto alla reazione violenta, le obiezioni difensive si risolvono in opinioni soggettive, non tenendo conto del dolo d’impeto.
Il terzo motivo riguarda la connessione teleologica. La Corte osserva che la prova logica consiste nella valutazione unitaria degli indizi, la cui ambiguità individuale è superata dalla convergenza verso un’unica ricostruzione. La scoperta della causa degli ammanchi, la lite e l’identità dell’autrice convergono verso la prova della connessione tra l’omicidio e il prelievo indebito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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