Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito probatorio (Cass. pen. Sez. I n. 34999 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, senza misurarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, opponga una diversa lettura del materiale probatorio, sollecita un sindacato estraneo ai confini del giudizio di legittimità ed è inammissibile. Il controllo demandato alla Corte suprema resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della tenuta logico-argomentativa della motivazione, non alla scelta tra differenti opzioni ricostruttive del fatto. La situazione di necessità evocata in termini meramente assertivi, priva di riscontri processuali, non giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche né, di per sé, la concessione della sospensione condizionale della pena, il cui diniego rientra nel giudizio prognostico demandato al giudice di merito ai sensi degli artt. 133 e 164 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 marzo 2026, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di due imputati, madre e figlio, rispettivamente per la detenzione illegale di munizioni e per la detenzione illegale di armi comuni da sparo. I giudici di merito hanno escluso che la condotta della donna potesse ricondursi alla mera connivenza non punibile, valorizzando l’ingente quantitativo di munizioni occultato nella sua camera da letto e il tenore dei colloqui intercettati con il figlio detenuto.

Avverso tale decisione entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: la pretesa illogicità della motivazione sulla detenzione dell’arma non rinvenuta e sulla scriminante dello stato di necessità; il diniego delle attenuanti generiche; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte suprema ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che essi si sottraggono al necessario confronto con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Il primo motivo, in particolare, si limita a reiterare l’assunto difensivo già veicolato in appello, offrendo una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dai giudici di merito.

Su questo punto la Corte richiama un principio consolidato: il controllo demandato alla Cassazione non può tradursi in una rinnovata verifica del merito né nella scelta tra differenti opzioni interpretative del fatto, ma resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della tenuta logico-argomentativa della motivazione. La ricostruzione alternativa prospettata dai ricorrenti non si misura criticamente con l’apparato giustificativo, ma lo oppone con finalità meramente oppositiva.

Quanto alla dedotta situazione di necessità, la Corte osserva che essa è evocata in termini meramente assertivi, senza l’indicazione di alcun elemento fattuale idoneo a conferirle fondamento dimostrativo. Essa resta confinata al rango di nuda postulazione difensiva, priva di riscontro processuale e inidonea a incrinare la solidità dell’accertamento compiuto dai giudici di merito.

Il medesimo rilievo sorregge il rigetto del secondo motivo. La Corte ribadisce che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non integra un automatismo valutativo, ma presuppone la positiva emersione di elementi concretamente apprezzabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen., restando legittimo il diniego ove il giudice ritenga insussistenti dati favorevoli suscettibili di valorizzazione (tra le molte, Sez. 3 n. 44071 del 25 settembre 2014; Sez. 4 n. 32872 dell’8 giugno 2022). Lo stato di incensuratezza, per espressa previsione dell’art. 62-bis cod. pen., non può assumere autonoma rilevanza, e la scelta del rito è già oggetto di specifica considerazione da parte dell’ordinamento mediante il correlato beneficio premiale.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Il diniego della sospensione condizionale della pena si fonda su un giudizio prognostico negativo, ancorato al riscontro dello stabile inserimento degli imputati in un contesto relazionale e operativo contiguo a dinamiche criminali, apprezzamento che si colloca pienamente entro il perimetro valutativo degli artt. 133 e 164 cod. pen. Il richiamo alla funzione rieducativa non è posto in discussione in astratto, ma difettano i presupposti per la prognosi favorevole; le considerazioni sull’economia processuale restano estranee ai parametri normativi. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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