Responsabilità per contaminazione e ripartizione degli oneri di bonifica (TAR Lombardia n. 354 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a individuare il responsabile della contaminazione spetta alla Provincia anche per gli impianti di distribuzione carburanti, non richiamando il art. 242, comma 13-bis, d.lgs. n. 152/2006 la diversa procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale attribuita al Ministero. La responsabilità per danno ambientale rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva, con esclusione di ogni forma oggettiva: gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica gravano sul solo responsabile, non essendo configurabile una responsabilità per posizione o per fatto altrui. Il nesso causale tra attività e inquinamento si accerta secondo il canone civilistico del più probabile che non, con esclusione dello standard penalistico del ragionevole dubbio, e la prova può essere data anche in via indiziaria mediante presunzioni semplici ex art. 2727 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente aveva acquisito nel dicembre 2008 un punto vendita carburanti, gestendolo fino al gennaio 2018, quando la proprietà è passata a un terzo. Sul sito erano emerse nel tempo contaminazioni delle acque di falda, oggetto di comunicazioni, piani di caratterizzazione e interventi di messa in sicurezza.
Nel settembre 2021 una conferenza di servizi ha avviato il procedimento per individuare i responsabili, coinvolgendo tutti i soggetti che avevano gestito l’impianto. Con provvedimento del 3 marzo 2022 la Provincia ha identificato le tre società succedutesi nella gestione quali responsabili, imputando a ciascuna un terzo degli oneri. La ricorrente ha impugnato l’atto, dapprima con ricorso straordinario e poi, a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale, davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’incompetenza della Provincia, sostenendo che per la rete di distribuzione carburanti la competenza spettasse al Ministero dell’Ambiente in forza del combinato disposto degli artt. 242, comma 13-bis, e 252, comma 4, d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio lo respinge richiamando gli artt. 244, comma 2, e 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, che riservano espressamente alla Provincia l’individuazione del soggetto responsabile. La previsione richiamata dalla ricorrente concerne la diversa procedura dei siti di interesse nazionale, individuati con decreto ministeriale, evenienza estranea al caso.
Il secondo motivo contestava l’uso del canone del più probabile che non e l’insufficienza della prova a carico della ricorrente. Il TAR ricostruisce il quadro: la responsabilità ambientale è soggettiva, non oggettiva, e l’ordinanza ex art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 può essere rivolta solo a chi abbia dato apporto causale colpevole, secondo il principio comunitario “chi inquina paga“.
Quanto alla prova, il Collegio conferma che l’individuazione del responsabile può fondarsi su elementi indiziari e su presunzioni semplici, non essendo richiesto lo standard del ragionevole dubbio. Richiama in tal senso Cons. Stato, sez. V, n. 1630 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 458 del 2024.
Applicando tali criteri, il TAR ritiene adeguata l’indagine della Provincia, condotta secondo lo sviluppo diacronico degli eventi: la ricorrente gestiva l’impianto da otto anni quando si è registrato il peggioramento del 2016; i contaminanti sono tipici dell’attività di vendita carburanti; il miglioramento è coinciso con la chiusura dell’impianto e il successivo deterioramento con la riapertura sotto il nuovo gestore, sugli stessi impianti interrati. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.