Ottemperanza al decreto Pinto: natura decisoria e poteri del commissario ad acta (TAR Liguria n. 604 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
I decreti di condanna emessi ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi e sono equiparabili alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Essi sono pertanto azionabili con il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertato il rispetto dei termini dilatori e delle prescrizioni procedurali, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora un commissario ad acta, che provvede anche mediante lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Le società ricorrenti e il loro difensore, in proprio quale procuratore antistatario, agiscono per l’esecuzione del decreto monocratico con cui la Corte d’appello di Genova aveva condannato il Ministero della giustizia a pagare loro complessive somme a titolo di equa riparazione per la durata irragionevole del processo. Il titolo era stato munito di formula esecutiva e regolarmente notificato al Ministero.

Nonostante la notificazione, l’Amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, chiedendo l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero della giustizia non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità dell’azione. Rileva che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consente di esperire l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. Tra questi rientrano i decreti di condanna emessi ai sensi della legge Pinto, ai quali va riconosciuta natura decisoria in materia di diritti soggettivi.

Superata la questione preliminare, il Collegio verifica i presupposti di natura formale. I ricorrenti hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento e dimostrano di aver rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, nonché l’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.

Nel merito la domanda è fondata. L’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non risulta che abbia pagato le somme dovute. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero della giustizia di ottemperare al decreto della Corte d’appello entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del Ministero, individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. Il commissario compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione, compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Le spese, equitativamente liquidate, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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