Opere su immobile abusivo non condonato e diniego di accertamento di conformità (TAR Toscana n. 602 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sugli immobili oggetto di una domanda di condono edilizio mai perfezionatasi sono ammessi soltanto limitati interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a eliminare uno stato di pericolo o di degrado irreversibile, purché non comportino una sostanziale trasformazione del bene nella sua originaria consistenza. Le opere che modificano la consistenza planovolumetrica, i prospetti e la destinazione d’uso non sono legittimamente realizzabili sul bene abusivo e non possono essere sanate. L’attestazione di compatibilità paesaggistica riferita esclusivamente a determinati interventi non vale a far decorrere il termine biennale per il formarsi del silenzio assenso sulla domanda di condono, né può estenderne gli effetti a opere diverse. Il diniego di accertamento di conformità è legittimo quando il provvedimento dà conto delle ragioni del rigetto e confuta sinteticamente le osservazioni procedimentali, restando esclusa la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Nel 1986 il padre aveva presentato istanza di condono edilizio per alcuni manufatti realizzati senza titolo. Il Comune chiese più volte l’integrazione della pratica, da ultimo un progetto di consolidamento e restauro: le richieste restarono inevase e fu inviato il preavviso di rigetto.
Divenuto proprietario, il ricorrente riferì di avere eseguito opere di adeguamento e consolidamento e presentò, nel 2010, istanza di accertamento di conformità in sanatoria con domanda di attestazione di compatibilità paesaggistica, rilasciata nel 2011. Il Comune, con provvedimento del 5 giugno 2019, negò la sanatoria ritenendo che gli interventi avessero trasformato radicalmente i beni, per planovolumetria, prospetti e destinazione d’uso, e che fossero quindi inammissibili su un bene abusivo mai condonato. Il ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le tre censure, trattate congiuntamente perché connesse. La prima sostiene che, decorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sulla domanda di condono si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, con conseguente regolarizzazione del bene.
La tesi non regge. La domanda di attestazione di compatibilità presentata nel 2010 non contiene alcun riferimento alla pratica di condono; la relazione di accompagnamento ricollega l’attestazione alle sole modifiche apportate ai manufatti originari, e l’autorizzazione rilasciata dal Comune menziona esclusivamente l’intervento di adeguamento e consolidamento. Nulla induce quindi a ritenere che quell’attestazione valesse per i beni abusivi nella loro complessiva consistenza originaria e consentisse il decorso del biennio.
Il Collegio aggiunge un argomento assorbente in via ipotetica: anche ammesso che l’attestazione valesse ai fini del condono, il silenzio assenso si sarebbe formato solo nel 2013, quindi in epoca successiva alla realizzazione delle opere contestate; queste sarebbero comunque state eseguite su beni ancora abusivi.
Il nucleo del principio riguarda l’ammissibilità delle opere su immobile abusivo. Richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa, anche di quella sezione (Cons. Stato, sez. II, n. 5600 del 2020; TAR Toscana, sez. III, n. 1724 del 2021; TAR Toscana, sez. III, n. 438 del 2020; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 6445 del 2018), il Tribunale ribadisce che sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria di limitata entità, volti a rimuovere situazioni di pericolo o degrado, senza trasformazione sostanziale del bene. Nel caso concreto planimetrie, documentazione fotografica e relazione tecnica di parte dimostrano che sui manufatti originari sono state eseguite più opere funzionalmente collegate, che ne hanno modificato la consistenza planovolumetrica, i prospetti e la destinazione d’uso.
Le opere non erano dunque legittimamente realizzabili sui beni abusivi e non possono essere sanate. Quanto alla terza censura, il provvedimento impugnato dà sufficientemente conto delle ragioni del rigetto e contiene una sintetica confutazione delle osservazioni difensive, sicché non è ravvisabile la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorso è infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri accessori di legge.
Nota della Redazione
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