Domanda cautelare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 216 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari, in corso di giudizio, di non avere più interesse alla pronuncia cautelare. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’impossibilità di decidere nel merito dell’istanza cautelare e comporta la compensazione delle spese di fase, nonché la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo di approvazione dei verbali e degli esiti della procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di strade provinciali, nonché la correlata aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI controinteressato. La ricorrente ha altresì proposto domanda di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm., volta al conseguimento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata in atti, aveva comunicato di non avere più interesse alla pronuncia cautelare. Tale dichiarazione ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda cautelare, rendendone impossibile la decisione nel merito.
Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare fosse divenuta improcedibile, non potendosi esaminare le questioni dedotte in assenza di un interesse attuale della parte ricorrente alla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di fase, il Tribunale ha disposto la compensazione, considerata la natura processuale della pronuncia e la sopravvenienza che ne ha determinato l’emanazione. Ha inoltre fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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