Opere minimali senza impatto paesaggistico non giustificano demolizione ex art 31 TUE (TAR Campania n. 4877 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ingiunge la demolizione deve esplicitare le ragioni per cui qualifica l’intervento come nuova opera in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Quando le opere siano minimali, sottratte ad autorizzazione paesaggistica e riconducibili a manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di SCIA, non è applicabile il regime sanzionatorio dell’art. 31, ma quello degli artt. 33 o 37 d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione non può richiamarsi al mero accertamento tecnico di sopralluogo per giustificare la demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile di remota costruzione sito nel Comune di Massa Lubrense, interessato in passato da opere di manutenzione sul fabbricato e sulle aree cortilizie esterne, ivi compreso un piazzale pavimentato, oggetto di istanza di sanatoria esitata con autorizzazione edilizia. Più di recente il fabbricato è stato interessato da lavori di risanamento della facciata, assentiti con autorizzazione paesaggistica e con comunicazione di inizio lavori asseverata.

Con l’ordinanza impugnata il Comune ha ingiunto la demolizione della chiusura di un vano finestra in balcone e della pavimentazione in porfido del piazzale antistante il primo piano, contestando l’assenza di titolo abilitativo. Il ricorrente ha dedotto la riconducibilità delle opere all’edilizia libera o alla manutenzione straordinaria, l’insussistenza del rilievo paesaggistico e l’inapplicabilità del regime dell’art. 31.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondati, con portata assorbente, i primi due motivi. Il punto di partenza è la qualificazione dell’intervento e l’individuazione del regime sanzionatorio applicabile. Sul primo versante richiama l’allegato A al d.P.R. n. 31/2017, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi sui prospetti degli edifici eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dei materiali esistenti.

Sul secondo versante la sentenza invoca l’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001, che annovera tra gli interventi di edilizia libera le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità fissato dallo strumento urbanistico.

Da queste premesse il Tribunale ricava un onere motivazionale rafforzato. L’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un maggiore sforzo esplicativo per chiarire perché qualificava le opere alla stregua di nuove costruzioni ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, quando era plausibile l’esclusione del rilievo paesaggistico. Il provvedimento impugnato si limita invece a richiamare l’accertamento tecnico del sopralluogo, senza precisare la natura e la consistenza delle opere, valutate come del tutto minimali anche in una visione d’insieme.

Non risulta pertanto giustificata l’irrogazione della sanzione demolitoria in assenza di contestazione della difesa comunale. Le opere sono qualificabili al più come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia eseguite senza SCIA, con una lieve difformità rispetto ai titoli conseguiti. A esse non poteva applicarsi la più rigorosa misura dell’art. 31 TUE.

Il Collegio richiama in termini il precedente del TAR Salerno, Sez. II, n. 3672 del 27.12.2022: la chiusura abusiva della porta-finestra non esorbita dal perimetro della variazione prospettica e resta soggetta all’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, con ripristino limitato all’intervento sine titulo o, in alternativa, con sanzione pecuniaria. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e salvezza delle determinazioni dell’amministrazione, mentre le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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