Ottemperanza alle sentenze di condanna al pagamento delle spese legali: l’inadempimento dell’Amministrazione comporta la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3519 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione sia rimasta inadempiente all’obbligo di pagamento delle spese di lite disposto da sentenze passate in giudicato e notificate, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La nomina anticipata è funzionale a garantire l’effettività della tutela, senza che occorra un nuovo passaggio in giudizio all’esito infruttuoso del termine. L’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso, mentre le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario delle parti vittoriose, agiva in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in suo favore in diverse sentenze del Tribunale di Pavia, di Como e di Milano, sezione Lavoro, tutte passate in giudicato e ritualmente notificate tra il luglio e il novembre 2025. L’amministrazione, rimasta inerte, non provvedeva al pagamento, nemmeno parziale.
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l’inottemperanza e che, per il caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., rilevando come le domande, pur relative a titoli diversi, avessero ad oggetto il medesimo petitum – l’ottemperanza alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario – e fossero rivolte alla medesima amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha accertato che rispetto ai titoli, passati in giudicato e notificati, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. La costituzione con memoria di stile e l’assenza di deduzioni sull’an e sul quantum hanno confermato la fondatezza della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando di dare esecuzione alle sentenze entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività commissariale, rientrando nei compiti istituzionali, non comporta compenso.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in dispositivo tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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