Ottemperanza all’accesso e dichiarazione di irreperibilità limitata al servizio competente (Cons. Stato n. 5422 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo che abbia ordinato l’accesso ai documenti, la dichiarazione di non reperibilità degli atti resa dal funzionario responsabile non integra il comando giudiziale quando sia limitata ai soli documenti rientranti nella competenza del servizio di appartenenza. Una siffatta attestazione, parziale e circoscritta, non esaurisce l’obbligo dell’ente di rendere la dichiarazione per tutti gli atti oggetto dell’istanza. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi dichiarare la cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso, ma solo in relazione ai documenti effettivamente ostesi o dichiarati irreperibili dal servizio competente. L’ente rimane tenuto all’esecuzione integrale del giudicato, anche mediante il vertice amministrativo, e in caso di perdurante inottemperanza si nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Comune l’accesso a una serie di documenti. Avverso il silenzio dell’ente il TAR Campania, con sentenza n. 5072/2023, aveva in parte dichiarato la cessazione della materia del contendere e in parte accolto il ricorso, ordinando di consentire l’accesso agli atti indicati nella memoria del 23 giugno 2023, con la precisazione che, ove taluno degli atti non fosse stato nella materiale disponibilità dell’ente, una dichiarazione in tal senso avrebbe dovuto essere resa dal funzionario responsabile del procedimento.

La ricorrente, ottenuti solo parte dei documenti, ha proposto ricorso per ottemperanza. Il TAR ha rigettato per la parte residua, ritenendo che l’attestazione del responsabile corrispondesse al comando giudiziale e che fosse estraneo al suo potere ordinare ispezioni. Contro tale decisione è stato proposto appello, non resistito dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 2967 del 2025, onerando l’appellante e il Segretario generale dell’ente di depositare le note di trasmissione e di mancato reperimento. L’appellante ha depositato la documentazione; nessun riscontro è giunto dal Comune.

Il Collegio ha anzitutto rilevato che le statuizioni della sentenza n. 5072/2023 sono coperte da giudicato e non sono riesaminabili. Il thema decidendum riguarda solo la correttezza dell’ottemperanza resa dall’ente.

Il punto centrale è la portata della dichiarazione resa dal responsabile del procedimento presso la Direzione 5° con nota del 16 ottobre 2023. Tale dichiarazione, ha osservato il Collegio, è espressamente limitata a “quanto di competenza del Servizio SUE”. Il funzionario ha quindi attestato la non reperibilità solo presso il proprio servizio e non avrebbe potuto rendere una dichiarazione ultra vires per l’intero ente. Ne deriva che la sentenza impugnata ha errato nel considerare quella attestazione come corrispondente al comando giudiziale.

Da qui il parziale accoglimento del primo motivo: la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo per i documenti detenuti dal Servizio SUE della Direzione 5°. Il secondo motivo è accolto, poiché, allo stato degli atti e in difetto di riscontro del Segretario generale, la sentenza non risulta integralmente eseguita: non è dato sapere se gli altri documenti siano stati sottratti all’accesso o siano irreperibili. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

In riforma della decisione, il Collegio ha ordinato al Comune, in persona del Segretario generale o corrispondente organo di vertice, di ottemperare entro trenta giorni, nominando sin d’ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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