Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora manifestamente iniqua (TAR Calabria n. 1911 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce al docente il beneficio economico della Carta del docente, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è accolta quando, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, perduri l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando risulta manifestamente iniqua, perché la Carta elettronica non costituisce corrispettivo ma contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che gli riconosce il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione del bonus di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 18 dicembre 2024 ed è passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi attivato la tutela ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo anche la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza: la notifica della sentenza, il passaggio in giudicato e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni. Rilevato il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sul piano delle spese, il Collegio esclude che i compensi del commissario gravino sul ricorrente. Richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme, ritiene che tali compensi rientrino nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e restino perciò a carico dell’amministrazione inadempiente, secondo l’orientamento di TAR Calabria n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, n. 1499 del 2025.
Quanto alla domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, il Tribunale la rigetta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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