Ottemperanza decreti legge Pinto: spese distratte e commissario ad acta (TAR Calabria n. 477 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 non trovano applicazione né la notificazione del titolo esecutivo né il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, con la conseguenza che l’azione può essere proposta una volta decorso il termine di sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il commissario ad acta nominato per l’inerzia provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il ricorrente agisce quale distrattario delle spese processuali liquidate in un decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001, dichiarato esecutivo e notificato al Ministero della Giustizia, non opposto e divenuto definitivo. Il titolo ingiunge il pagamento di euro 65,76 per spese ed euro 475,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto e della sua rituale notificazione all’Amministrazione. Su questo presupposto si innesta la questione centrale: se, per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001, siano ancora dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio.

Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che tali adempimenti non siano più richiesti, richiamando il Consiglio di Stato n. 1423/2021. La soluzione si fonda sul fatto che il creditore ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza esito.

Passando all’onere probatorio, la Corte rileva che la P.A. non ha dato prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come era suo onere secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Collegio riconosce dovute anche le spese successivamente affrontate dal ricorrente per attivare il giudizio: l’importo per il rilascio della copia esecutiva del decreto e quello per la notifica. Ordina quindi all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Quanto alle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, il TAR stabilisce che, in caso di mancata refusione, vi provvederà il commissario nel medesimo termine. La decisione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele e su ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama l’art. 95 cod. proc. civ. e l’art. 510 cod. proc. civ., che nel procedimento esecutivo pongono le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 148 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *