Ottemperanza al decreto Pinto: esecuzione e commissario ad acta (TAR Calabria n. 864 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto della Corte d’appello emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, non sono più richiesti la preventiva notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di trenta giorni e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, estendendo l’incarico al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce quale procuratore distrattario per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, in favore dell’originario beneficiario, della somma di € 4.000,00, oltre alle spese processuali distratte in favore del difensore, con liquidazione di € 151,03 per spese vive ed € 450,00 per competenze professionali. Il titolo è stato emesso ex art. 3 l. n. 89/2001.
Il Ministero, ritualmente notizzato, non si è costituito. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Calabria, deducendo l’inerzia dell’amministrazione dopo aver inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che il decreto è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dal documento depositato, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questa base verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il passaggio centrale riguarda il termine dilatorio. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex l. n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto il Consiglio di Stato n. 1423/2021.
Quanto all’attuale inerzia, il Collegio rileva che il creditore ha inviato la richiesta di pagamento e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, richiamando sul punto Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento.
Il TAR riconosce anche le spese necessarie per portare il titolo in esecuzione, costituite dalle spese di apposizione della formula esecutiva per € 30,98 e dalle spese di notifica in forma esecutiva per € 13,23. Ordina all’amministrazione di pagare nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001. Il commissario curerà anche il pagamento delle spese del giudizio, soluzione giustificata dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele, da ragioni di economia processuale e dal richiamo, per analogia, agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. Le spese sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Consiglio di Stato n. 1247/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata