Spese di lite liquidate equitativamente oltre il minimo tabellare (Cons. Stato n. 257 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che condanni l’Amministrazione alle spese deve liquidarle avendo riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi delle tabelle allegate; ove se ne discosti in misura apprezzabile è tenuto a indicare i criteri seguiti. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012 e non opera più il vincolo di inderogabilità dei minimi già posto dall’art. 24 della legge n. 794/1942; residua il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. Una liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai valori tabellari, adottata sul solo richiamo alla serialità del contenzioso, lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE, e va riformata in appello con nuova liquidazione equitativa.
Il Fatto
La parte appellante aveva ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Savona che aveva condannato l’Amministrazione a rilasciare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente anche per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato, in conformità alla decisione della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022 sul contrasto tra la limitazione ai soli docenti a tempo indeterminato e la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70.
Il TAR, pur accogliendo integralmente la domanda di ottemperanza, aveva liquidato le spese di lite in 500,00 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”. Da qui l’appello, limitato al capo sulle spese, per violazione dei minimi tabellari, dell’art. 2233 cod. civ., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 47 della CDFUE, oltre che per difetto assoluto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025): il TAR gode di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, anche quanto alla compensazione, ma una volta disposta la condanna deve misurarsi con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5. I parametri generali impongono di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni.
Sul piano sistematico il Consiglio esclude la tesi dell’inderogabilità dei minimi: l’abrogazione delle tariffe professionali a opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 e la nuova disciplina della legge n. 247/2012 hanno sostituito lo schema autoritativo con la pattuizione scritta e, in difetto, con la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali. Non sopravvive quindi il vincolo già espresso dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Resta però l’obbligo di motivare lo scostamento dai valori medi e il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ..
Nel caso concreto il TAR si era limitato al criterio di soccombenza, senza argomentare una compensazione parziale. Il carattere seriale della controversia non la giustifica: secondo il Collegio esso semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che persevera in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.
La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai valori tabellari viene così ricondotta alla lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE, oltre che dalle previsioni del Trattato UE e della CEDU, tanto più quando l’Amministrazione statale abbia negato ragioni già riconosciute in giudizio.
In ragione dell’effetto devolutivo dell’appello il Consiglio procede a nuova liquidazione equitativa, coincidente con l’importo minimo tabellare richiesto (1.189,00 euro), commisurato all’impegno richiesto da una causa vertente su un’unica questione di accertamento del silenzio-inadempimento. Accoglie quindi l’appello e condanna l’Amministrazione alle spese del grado, liquidate in 1.000,00 euro, distratte ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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