Ottemperanza al giudicato e Carta docente con commissario ad acta (TAR Campania n. 1308 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Sussistendo tali presupposti, il giudice ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione e dispone la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sulle somme dovute. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina il commissario ad acta, che opera quale ausiliario del giudice con munus intrinsecamente obbligatorio. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 216/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma annua di euro 500,00 destinata all’acquisto di beni e servizi formativi, nonché all’attribuzione della Carta del docente in ragione del servizio prestato.

Il titolo veniva notificato in data 11.03.2024 ai sensi degli artt. 475, 477 e 479 c.p.c., come modificati dal d.lgs. n. 149/2022, e non veniva impugnato, come attestato da certificazione di cancelleria del 13.09.2024. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione al procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti dimostra la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto alle spese legali liquidate nella sentenza con attribuzione al procuratore antistatario, il ricorso non è accolto, perché il procuratore non agisce anche personalmente. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il compenso del commissario è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, con deposito tramite la procedura PAT.

Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Liquida infine le spese di lite secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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