Esecuzione della sentenza e verificazione tecnica sulle partite pregresse del servizio idrico (TAR Lombardia n. 526 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la conformità degli atti posti in essere dall’amministrazione rispetto al dictum della decisione da eseguire, ma quando la statuizione è stata riformata in appello la domanda di esecuzione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ove residuino questioni tecniche di particolare complessità, il Collegio può disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., conferendo l’incarico a un organo dotato di specifica competenza regolatoria e demandando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese. La verificazione non definisce il merito, ma acquisisce al processo l’accertamento tecnico necessario alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore salvaguardato del servizio idrico integrato in forza di convenzioni stipulate con i Comuni nel 1997 e nel 1998, ha proposto ricorso per l’ottemperanza e l’esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1708/2023, che aveva in parte accolto i motivi aggiunti in tema di partite pregresse. Con distinti motivi aggiunti ha impugnato gli atti con cui l’Ufficio d’Ambito ha rideterminato gli importi riconosciuti per il periodo 2010-2011 e ha negato il riequilibrio per gli anni 2001-2009.
Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10181/2024, ha parzialmente riformato la decisione da eseguire, accogliendo l’appello dell’Ufficio d’Ambito sui capi relativi alla competenza e all’efficacia interruttiva della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio, dal regime transitorio CIPE sino al Metodo Normalizzato e alla disciplina delle partite pregresse dettata dagli artt. 31 e 32 dell’Allegato A alla deliberazione n. 643/2013/R/IDR. Richiama poi l’esito del giudizio di primo grado e la riforma intervenuta in appello.
Sul punto relativo agli oneri finanziari per il periodo 2001-2009, il Collegio rileva che il Consiglio di Stato ha affermato la competenza dei Comuni, essendo la pretesa fondata sulle originarie convenzioni anteriori al 2018. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso in relazione al corrispondente capo della sentenza n. 1708/2023, per sopravvenuta modifica del quadro decisorio.
Residua il merito delle censure relative al calcolo delle poste per il periodo 2010-2011. Il Collegio ritiene che la soluzione richieda un accertamento connotato da elevato tecnicismo, non affrontabile con i soli strumenti istruttori ordinari.
Dispone pertanto verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., conferendo l’incarico al Presidente di Arera, con facoltà di delega. Il quesito investe la corretta applicazione dei deflatori e degli oneri finanziari previsti dalla deliberazione Arera e degli interessi moratori ex art. 1224, comma 1, cod. civ., oltre alla verifica se il deflatore consideri la rivalutazione monetaria degli investimenti. Le operazioni devono concludersi entro sessanta giorni, con deposito della relazione entro i successivi dieci; il compenso è determinato dopo l’espletamento dell’incarico.
La liquidazione delle spese è riservata alla pronuncia definitiva, con fissazione dell’udienza camerale per la discussione del merito residuo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.