Titolo di accesso al concorso non valutabile due volte in graduatoria (TAR Puglia n. 699 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura concorsuale per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, il titolo di servizio utilizzato dal candidato come requisito di ammissione non può essere valutato una seconda volta ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria. Una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata duplicazione di utilità, non prevista dalla lex specialis. L’interpretazione delle clausole del bando segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dovendosi escludere che la laurea, espressamente non valutabile se utilizzata come titolo di accesso, e le annualità di servizio, parimenti impiegate per l’ammissione, ricevano un trattamento differenziato. Il giudicato cautelare, anche quando reiettivo e confermato in appello, esplica effetto conformativo e propulsivo verso la P.A., che non può adottare atti elusivi a pena di nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso indetto dall’Università di Foggia per l’ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno didattico, anno accademico 2018/2019. All’esito delle prove totalizzava 80,25 punti, collocandosi al 221° posto della graduatoria. Chiedeva il riconoscimento di ulteriori cinque punti per i titoli di servizio maturati sul sostegno, che le avrebbero consentito di raggiungere 85,25 punti e il 61° posto.

L’Amministrazione negava la doppia valutazione, sul rilievo che le annualità erano già state spese come titolo di accesso. La ricorrente impugnava la graduatoria, il decreto rettorale di approvazione e la nota di rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando in combinato disposto con l’art. 3 legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’analisi della lex specialis. L’art. 2 del bando individuava i requisiti di ammissione, tra cui tre annualità di servizio; l’art. 6 rinviava all’allegato per i titoli valutabili, entro il limite di dieci punti. L’allegato attribuiva punteggi ai titoli di servizio e ai titoli accademici post-laurea, senza prevedere alcun punteggio per i requisiti di ammissione. Quanto alla laurea, erano riconosciuti 0,50 punti purché non necessaria come titolo di accesso.

Da qui il ragionamento sistematico: sarebbe incoerente non attribuire punteggio alla laurea utilizzata come requisito e, al contempo, riconoscerne uno ulteriore ad altri titoli impiegati allo stesso fine, quale l’esperienza pregressa di insegnamento. Il criterio letterale, richiamato con il principio in claris non fit interpretatio e con il riferimento a Corte di cassazione, Sez. III, n. 14432 del 2016, recede quando il testo non sia coerente con gli indici esterni della volontà delle parti. L’azione amministrativa non è dunque censurabile.

Respinto il merito, il Tribunale affronta il profilo del titolo conseguito in corso di causa. Esclude l’applicabilità del principio di assorbimento, la cui fonte è l’art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 115/2005: la Corte costituzionale, sentenza n. 108/2009, ha chiarito che la norma riguarda gli esami di abilitazione e non i concorsi pubblici, come confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015. Il rigetto nel merito caduca quindi l’attività amministrativa successiva.

Il Collegio stigmatizza la condotta dell’Ateneo, che dopo l’ordinanza reiettiva confermata in appello ha comunque dato seguito alla carriera della ricorrente. Il comportamento è ascrivibile all’elusione del giudicato cautelare, cui va riconosciuto effetto conformativo e propulsivo, con preclusione di atti violativi o elusivi a pena di nullità. Nondimeno, l’estrema singolarità della vicenda impone che l’Università valuti in autotutela se convalidare la carriera compiuta, considerata l’irreversibile consumazione delle risorse pubbliche e l’insussistenza di posizioni di controinteresse. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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