Risarcimento da annullamento illegittimo del titolo PAS (TAR Sicilia n. 832 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, non già contrattuale: occorre la lesione di un bene della vita, mentre alla quantificazione si applicano i criteri di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c. richiamati dall’art. 2056 c.c., con esclusione del limite della prevedibilità ex art. 1225 c.c. La colpa si individua nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione; il privato può limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto, spettando all’amministrazione provare l’errore scusabile. Il danno-conseguenza resta soggetto all’onere di allegazione e prova del danneggiato, che opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla deficienza delle allegazioni né svolgere funzione esplorativa. La valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa solo in presenza di impossibilità o estrema difficoltà della prova sull’ammontare.

Il Fatto

Il ricorrente presenta nel 2016 un’istanza di procedura abilitativa semplificata ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 e art. 3 d.P.R.S. n. 48/2012 per realizzare un impianto di biomasse di 100 Kw. Comunicato l’inizio dei lavori, il Comune annulla in autotutela il titolo con provvedimento del 24 marzo 2017. Il privato impugna l’atto; nelle more, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, trattenendo l’interesse ai soli fini risarcitori, e rigetta la domanda di danni per difetto di prova.

Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 552 del 17 giugno 2021, dichiara inammissibile in appello la domanda risarcitoria ivi formulata per la prima volta e, riformando l’improcedibilità, accerta l’illegittimità del ritiro in autotutela. Il ricorrente agisce allora in via autonoma per il risarcimento, articolando i pregiudizi in più voci: spese per montaggio e smontaggio, perdita dell’utile netto, danni all’immagine e curriculari, investimenti perduti, somme per progettazioni e contratti venuti meno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 7/2021: la responsabilità è aquiliana e richiede la lesione di un bene della vita. La colpa va valutata secondo i canoni di imparzialità e buona amministrazione, ed è suffragata dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 8513 del 2023.

Quanto all’onere probatorio, il privato può allegare la sola illegittimità dell’atto, operando le regole di comune esperienza e la presunzione semplice ex art. 2727 c.c.; grava invece sull’amministrazione la prova dell’errore scusabile, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 1607 del 2017.

Sul piano oggettivo il danno-evento è provato: la condotta non iure coincide con l’illegittimo ritiro, accertato dal C.G.A.R.S., che ha escluso l’antinomia tra fonte primaria e regolamento regionale. Sul piano soggettivo la difesa del Comune non coglie nel segno: il quadro normativo era chiaro e i fatti semplici, onde nessuna giustificazione legittima emerge, tanto più che l’amministrazione aveva preteso dal privato una sorta di sindacato diffuso sul regolamento regionale.

Passando al danno-conseguenza, il Collegio applica i criteri di causalità giuridica e di evitabilità, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 10092 del 2022: l’onere dispositivo opera con pienezza e la CTU non può colmare lacune allegatorie né svolgere indagine esplorativa, come ribadito da Cass. civ., Sez. III, n. 3191/2006. Le voci da iii a viii sono rigettate: fatture depositate in blocco e senza numerazione, prospetto di calcolo riferito a un impianto-tipo, nessuna concreta riferibilità al pregiudizio. La domanda, in parte qua, è quindi infondata, anche a mente di Cass. civ., Sez. III, n. 13328 del 2015.

È invece fondata la voce relativa alla perdita dell’utile netto, circoscritta al periodo di circa un anno in cui l’amministrazione ha postergato l’attività d’impresa, non avendo il ricorrente provato la scadenza del finanziamento. La liquidazione avviene in via equitativa ex art. 1226 c.c., prendendo a base la relazione di parte ridotta del 40%, e conduce a euro 24.000,00, somma comprensiva di interessi e rivalutazione secondo Cass. civ. n. 20899/2018. Rigettate le penalità di mora e la responsabilità processuale aggravata; spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1225 c.c.

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