Ottemperanza al giudicato obbligo di demolizione e penalità di mora senza risarcimento (TAR Lazio n. 541 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato, adottando tutti i provvedimenti e le attività necessarie nel termine fissato, e designa il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta dal giorno dello spirare del termine assegnato fino all’adempimento spontaneo ovvero alla nomina del Commissario. La domanda risarcitoria proposta in ottemperanza è accoglibile solo per i danni connessi all’impossibilità di esecuzione in forma specifica o conseguenti a violazione o elusione del giudicato, e resta soggetta al principio dispositivo della prova ex art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un diritto di superficie su suolo comunale. Sul terreno limitrofo insiste un traliccio di proprietà di altra società, la cui occupazione dell’area e la cui attività edificatoria sono state ritenute abusive. La società occupante aveva presentato SCIA e istanza di condono, entrambe respinte dal Comune; il contenzioso si è chiuso con la sentenza di primo grado, confermata in appello dal Consiglio di Stato n. 9050 del 2023.
Poiché la società non ha provveduto spontaneamente alla demolizione, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di demolizione e ripristino, la nomina di un Commissario ad acta, la condanna al risarcimento del danno da concorrenza sleale e la fissazione delle penalità di mora. Le intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni avverso il diniego di concessione del diritto di superficie, il diniego di titolo edilizio in sanatoria e l’ordine di demolizione. L’inottemperanza risulta provata dalla documentazione fotografica versata in atti.
Il Comune è pertanto tenuto a dare piena esecuzione al giudicato, adottando tutti i provvedimenti idonei nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza viene designato Commissario ad acta il Prefetto della provincia, o un funzionario delegato, che provvederà nei successivi novanta giorni su richiesta della ricorrente.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne ritiene l’ammissibilità in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., individuando il dies a quo nello spirare del termine assegnato e il dies ad quem nell’adempimento spontaneo ovvero nel giorno di efficacia della nomina del Commissario. La misura è determinata in motivazione in euro 50,00 per ogni settimana di ritardo.
È invece respinta la domanda risarcitoria. La pretesa è priva di puntuale allegazione e di prova del danno da concorrenza sleale, operando nel processo amministrativo il principio dispositivo della prova e il principio dell’art. 2697 cod. civ.. In ogni caso, richiamando Cons. St., Ad. Plen., n. 2 del 2017 e Consiglio di Stato n. 2004 del 2025, il Collegio osserva che in ottemperanza è risarcibile solo il danno connesso all’impossibilità di esecuzione in forma specifica o conseguente a violazione o elusione del giudicato: evenienze qui insussistenti, essendo il giudicato ancora eseguibile in forma specifica.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione per metà delle spese, con condanna del Comune per la restante parte, liquidata in euro 1000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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