Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e limiti del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 973 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva, caratterizzata dalla carenza di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato. Egli non può alterare il precetto del giudice ordinario, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 c.c.. Ne consegue che gli interessi legali non possono essere riconosciuti con decorrenza dalla maturazione del credito, ove la sentenza ottemperanda non li preveda, ma sono dovuti solo dalla notifica del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. in presenza di titolo passato in giudicato e di inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 432/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica dei docenti la somma di euro 500. La sentenza, notificata il 23 aprile 2025, era passata in giudicato senza che l’Amministrazione vi desse esecuzione.

Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione, di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e di condannare la resistente alle spese. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è stato pertanto accolto.

La questione più delicata ha riguardato gli interessi. Il ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento dalla maturazione del credito, ma la sentenza ottemperanda non li prevedeva con quella decorrenza. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, quando l’ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somma, il giudizio assume natura prevalentemente esecutiva e il giudice amministrativo non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata in violazione dell’art. 2909 c.c. (Cons. Stato, III, n. 1637/2026).

Da ciò la conclusione che gli interessi sono dovuti, nella misura del saggio legale, esclusivamente dalla notifica del ricorso e sino al soddisfo, secondo l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato designato Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Cassino, o altro funzionario delegato, che nei successivi sessanta giorni darà corso al pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario; il compenso del commissario è posto a carico del Ministero e liquidato in euro 800,00, salvo conguaglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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