Concorso docenti, servizio estero e onere di prova dei requisiti di ammissione (TAR Puglia n. 648 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di partecipazione consistente nell’aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per cui si concorre richiede la prova rigorosa della corrispondenza tra l’attività pregressa e quella oggetto della selezione. L’onere di tale dimostrazione grava sul concorrente e non è assolto da attestazioni generiche né da fonti aperte di conoscenza, prive di consistenza probante. Il requisito del servizio prestato in scuole statali va inteso come riferito alle pubbliche istituzioni scolastiche, anche estere, purché la loro natura pubblica sia dimostrata. Il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 non prevede un termine minimo, e il termine concesso va valutato secondo i canoni di congruità e diligenza del concorrente. La verifica dei requisiti costituisce attività vincolata, con la conseguenza che il vizio procedimentale non invalida il provvedimento quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Una docente precaria di lingua inglese partecipava alla procedura riservata per titoli ed esami di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, concorrendo per la classe di concorso AB25. Dichiarava e documentava quattro anni di servizio, ciascuno superiore a centottanta giorni, prestati presso istituti scolastici inglesi, di cui almeno due con insegnamento di lingua inglese.

Dopo aver superato la prova d’esame, l’Amministrazione le chiedeva documentazione integrativa ex art. 7 della legge n. 241/1990. Con i provvedimenti gravati l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la escludeva, ritenendo non provato il servizio nella specifica classe di concorso e la natura statale delle scuole. La ricorrente impugnava l’esclusione e l’approvazione della graduatoria, lamentando violazione del bando, del D.L. n. 126/2019 e della legge n. 124/1999, oltre a eccesso di potere e violazione del giusto procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di incompetenza territoriale del controinteressato: gli atti provenivano dall’articolazione periferica dell’Amministrazione e non da quella centrale, cosicché non opera il criterio dell’art. 13, comma 3, del codice del processo amministrativo.

Sul primo motivo, il Collegio richiama l’art. 2, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. a), del D.D. n. 510/2020: il servizio utile deve essere prestato nelle scuole secondarie statali e per la specifica classe di concorso. I certificati prodotti non dimostrano la corrispondenza tra l’attività svolta nel Regno Unito e la classe AB25. Il certificato del 30 luglio 2016 del Centro diffusione lingua e cultura italiana attesta, per gli anni considerati, l’insegnamento di “Lingua e Cultura Italiana”, in contraddizione con le allegazioni della ricorrente. L’insegnamento dell’inglese nel Regno Unito, osserva il Tribunale, non equivale all’insegnamento di una seconda lingua ad allievi di altra madrelingua.

Manca inoltre la prova del grado delle scuole frequentate: il certificato indica genericamente “Elementare/Medio/Superiore”, senza specificazione. L’argomento difensivo basato sull’equiparazione della high school alla scuola secondaria di I grado è suffragato solo da fonti aperte e risulta privo di consistenza probante.

Quanto alla natura statale degli istituti, il Collegio chiarisce che l’Amministrazione non ha inteso il requisito come riferito alle sole scuole statali italiane, ma alle pubbliche istituzioni scolastiche. L’esclusione dipende dall’assenza di prova, non dalla nazionalità inglese degli istituti. La richiesta di certificazione consolare non è stata utilmente riscontrata.

Il secondo motivo è infondato. Il termine concesso integra il soccorso istruttorio, che non prevede un termine minimo. Cinque giorni risultano congrui, anche in raffronto al termine previsto in materia di contratti pubblici. Il concorrente è tenuto, per obbligo di diligenza, a premunirsi della documentazione. In ogni caso, le produzioni tardive non dimostrano i requisiti. La verifica è attività vincolata. Respinto anche il motivo di illegittimità derivata, il ricorso è rigettato con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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