Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5668 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e assegna un termine per provvedere. Ove perduri l’inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente individuato, con facoltà di delega, il quale provvede all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e limite massimo del 10% del dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, n. 1728/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, oltre alle spese.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 28.3.2024 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e ne verifica in via preliminare l’ammissibilità. Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quelli degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Poiché l’amministrazione non ha allegato prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza in epigrafe.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il termine, il commissario porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario provvederà all’allocazione in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario adottare ogni iniziativa necessaria.
Quanto all’astreinte, il Collegio l’accordata nei limiti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche con commissario insediato, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere. Fissa il limite massimo nel 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che impone una soglia oltre la quale la misura perderebbe funzione compulsoria divenendo iniqua locupletazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.