Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 536 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale costituisce fonte vincolante dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo l’esatta dimensione che discende dal titolo e dalla legge. Ne deriva che i conteggi del creditore, quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare la misura secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e seguenti cod. civ.. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecco, in sede di lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza, passata in giudicato con attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., era stata notificata il 7 marzo 2024, senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento.

Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma ex art. 114, lett. e), c.p.a. per l’ulteriore ritardo e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito senza contrastare adeguatamente la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. La sussistenza del diritto di credito e l’inadempimento non sono dunque in discussione.

Il Tribunale precisa tuttavia che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente all’amministrazione di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche avvalendosi della struttura regionale. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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