Ritardo abnorme del concorso e risarcimento: onere probatorio dell’amministrazione (Cons. Stato n. 7142 del 29.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, chiamata a rispondere del danno da abnorme ritardo nella conclusione di una procedura concorsuale, invochi l’errore scusabile per escludere la propria colpa, deve allegare e documentare fatti oggettivi a sé non imputabili che abbiano impedito il rispetto dei termini procedimentali. La mera deduzione di difficoltà organizzative, finanziarie o di contenzioso non assolve l’onere probatorio e non interrompe il nesso causale. Il superamento del termine di conclusione del procedimento, ove accertato, fonda la responsabilità dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990. La quantificazione del danno segue criteri equitativi, con esclusione della perdita di chance non allegata in termini di probabilità seria e concreta.

Il Fatto

Gli appellanti, appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, avevano partecipato con esito favorevole al concorso interno per la nomina a Vice Ispettore, bandito il 3 aprile 2008, conseguendo la nomina con decorrenza giuridica ed economica dal 21 marzo 2019. Dinanzi al TAR Lazio avevano impugnato il decreto di nomina, chiedendo la retrodatazione della carriera al 16 giugno 2011 e il risarcimento del danno da ritardo.

Il TAR respingeva la domanda di ricostruzione della carriera e quella risarcitoria; i ricorrenti proponevano appello, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., tardività del deposito documentale dell’amministrazione e erroneità delle valutazioni sulla responsabilità. Il Ministero si costituiva formalmente e solo con memoria tardiva sviluppava le proprie difese.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio dichiara la tardività della memoria depositata dall’amministrazione, perché intervenuta oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Rileva poi che l’appello investe esclusivamente il capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria.

La procedura concorsuale risulta definita in violazione del termine di 780 giorni previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 540/1995, nel testo modificato dal D.M. n. 488/1997. Su tale presupposto oggettivo si fonda la responsabilità dell’amministrazione.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ritiene infondato oltre che irrilevante: la relazione depositata dall’amministrazione in primo grado va qualificata come memoria e non come documento, con conseguente applicazione del diverso termine, nel caso rispettato, in virtù del richiamo all’art. 121 cod. proc. civ. operato dall’art. 39 cod. proc. amm.

Sul merito, la Corte conferma la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito. Le allegazioni difensive dell’amministrazione — difficoltà organizzative e finanziarie, contenzioso sul precedente concorso, sopravvenienze normative — non trovano alcun riscontro probatorio e non integrano l’errore scusabile invocato. Il Collegio richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 5960/2023, resa su identica procedura, e la successiva Cons. Stato, Sez. II, n. 4757 del 2025.

La domanda risarcitoria è pertanto accolta nei medesimi termini della sentenza del TAR Lazio n. 8157/2022, con esclusione del pregiudizio da perdita di chance, non comprovato in termini di probabilità seria e concreta. La liquidazione è rimessa all’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., entro sessanta giorni dalla comunicazione. Le spese del doppio grado sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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