Giudice dell’ottemperanza liquida la penalità di mora anche per crediti di denaro (TAR Calabria n. 675 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. trova applicazione anche quando l’ottemperanza riguardi una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La misura è ammessa a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e della novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015. Essa si cumula agli interessi legali, in ragione del proprio carattere sanzionatorio, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico del Commissario in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, divenuto definitivo, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli onorari e alle spese in favore del difensore distrattario.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente notiziato, non si costituisce. I ricorrenti chiedono la nomina di un Commissario ad acta e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo nel pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti; i ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies, legge n. 89/2001 e sono decorsi i sei mesi previsti; l’amministrazione non ha fornito prova dell’esecuzione, pur essendo il titolo ritualmente notificato.

Su queste premesse il ricorso è accolto, con ordine di esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella esaminata, in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove dalle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e dalla successiva novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015, che ha riscritto la disposizione codicistica.

Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in virtù del carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Quanto alle spese, il Tribunale le liquida secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *