Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti indennitari (TAR Calabria n. 925 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza dell’amministrazione a sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza accerta l’obbligo di esecuzione del giudicato e può nominare il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda sentenze di condanna pecuniaria. La penalità di mora va determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di mancata refusione nel termine assegnato, possono essere poste a carico del commissario ad acta, in applicazione del principio di pienezza della tutela esecutiva e di economia processuale.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi del dante causa, agiscono per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dei ratei dell’indennizzo ex lege n. 210/1992, parametrato alla settima categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, dalla domanda amministrativa fino al decesso dell’avente diritto, oltre accessori e spese del doppio grado.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione, che non ha dato esecuzione nel termine di centoventi giorni. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. I ricorrenti chiedono quindi l’ottemperanza e l’ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo maturato.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.: la sussistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua rituale notificazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Sul punto richiama la necessità di tale spatium temporis, come affermato dal Cons. Stato, sez. V, n. 2257 del 2015 e dal Cons. Stato, sez. IV, n. 1772 del 2015.

Accertato che l’amministrazione non ha fornito la prova, a lei incombente, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, il Tribunale ritiene integrati tutti i requisiti per l’accoglimento. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 12533/2001 in tema di onere probatorio dell’inerzia.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la Corte ne afferma l’ammissibilità anche per le sentenze di condanna pecuniaria, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208/2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege.

La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario ad acta, che fa perdere all’amministrazione il potere di eseguire il giudicato. Sul punto sono citate le pronunce del TAR Roma n. 5621 del 2017, del TAR Trento n. 202 del 2018 e del TAR Napoli n. 298 del 2019.

Il collegio nomina il commissario nell’ambito del Ministero della Salute, senza compenso, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate secondo i parametri del Dm. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, al minimo per la semplicità della materia, con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata refusione, provvede il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il ricorso è accolto nei termini indicati in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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