Ottemperanza al giudicato previdenziale e poteri del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 447 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando la sentenza del giudice amministrativo, immediatamente esecutiva e non appellata, non sia stata adempiuta dall’amministrazione nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Il giudice accerta l’inadempimento e condanna l’ente previdenziale a dare esecuzione al giudicato, con la nomina fin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta commisurandola agli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, dalla notificazione sino al soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto da questo Tribunale, con sentenza n. 163 del 14 aprile 2025, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’applicazione dei benefici economici previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Non avendo l’INPS dato corso alla pronuncia, il creditore ha notificato diffida a provvedere il 7 maggio 2025 e successivo sollecito il 17 luglio 2025. Perdurando l’inadempimento, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Istituto, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza n. 163/2025 è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. e non è stata appellata. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato sul piano della definitività del giudicato.

Quanto all’inadempimento, il Tribunale rileva che non risulta agli atti alcun adempimento. La memoria e la documentazione depositate dall’Istituto il 6 ottobre 2026 sono tardive rispetto ai termini di legge e, come tali, non consentono al giudice di conoscere di quanto eventualmente versato. Il Collegio esclude quindi espressamente di poter valutare il materiale extratempestivo, con ciò ribadendo il principio di preclusione processuale in sede di ottemperanza.

Il secondo passaggio argomentativo riguarda il termine dilatorio. Risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La decorrenza è fissata alla notificazione della sentenza, avvenuta il 7 maggio 2025 agli indirizzi PEC dell’Istituto.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale condanna l’INPS a ottemperare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, riconoscendo il diritto ai benefici dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e l’obbligo di rideterminare l’indennità di buonuscita con i sei scatti stipendiali. In caso di ulteriore inottemperanza nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Centrale Pensioni, con facoltà di delega a dirigente o funzionario di adeguata professionalità, cui è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla penalità, il Collegio accoglie la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinando la somma negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione all’amministrazione inadempiente sino al soddisfo, ovvero, in via sostitutiva, dal commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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