Revoca della parità scolastica annullata per istruttoria lacunosa e violazione del giudicato (TAR Abruzzo n. 437 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della parità scolastica è illegittima quando l’amministrazione fonda il provvedimento su contestazioni già superate da un precedente giudicato tra le stesse parti, su dati già comunicati ai sistemi informativi ministeriali, su irregolarità meramente formali o su elementi irrilevanti ai fini del riconoscimento della parità. Il provvedimento di revoca deve reggersi su una istruttoria completa e su una motivazione congrua; la molteplicità e la profondità delle visite ispettive non suppliscono alle lacune delle singole analisi. La revoca che riproponga questioni già esaminate e decise in senso favorevole all’istituto scolastico, sia pure per anni scolastici precedenti, incorre in eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con determina n. 148 del 5 agosto 2025, revocava la parità scolastica a un istituto paritario con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026. L’amministrazione richiamava una serie di visite in loco svolte tra marzo e aprile 2025 e una relazione ispettiva che aveva verificato registro presenze, fascicoli degli studenti, contratti dei docenti, verbalizzazione degli esami, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, bilancio, registro di carico e scarico dei diplomi, documento di valutazione dei rischi e costituzione degli organi collegiali. Da tali verifiche erano emersi accessi ostacolati o impediti e mancata esibizione di documentazione.
La società ricorrente impugnava la determina davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 4, legge n. 62 del 2000, dei DD.MM. n. 267 del 2007 e n. 83 del 2008, degli artt. 1 e 3 legge n. 241 del 1990, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, violazione del giudicato e disparità di trattamento. Il Tribunale, in fase cautelare, accoglieva parzialmente l’istanza con ordinanza n. 198 del 2025, in relazione allo svolgimento delle visite ispettive. Il Ministero, dopo aver chiesto la revoca dell’ordinanza, rinunciava all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo da un rilievo dirimente: l’amministrazione ripropone questioni in larga parte già esaminate, con esito favorevole alla parte ricorrente, dal TAR Abruzzo-Pescara n. 101 del 2024 e, in appello, dal Cons. Stato, Sez. VII, n. 8988 del 2024. Tali pronunce, pur riferite a precedenti anni scolastici, impongono il richiamo anche per la lite in esame, con la conseguenza che la determina di revoca finisce per incidere su contestazioni già coperte dal giudicato.
Il Tribunale procede poi a una verifica analitica dei rilievi ispettivi. Rileva che gran parte dei dati era già stata inviata al sistema informativo del Ministero, che altre obiezioni attengono a irregolarità meramente formali e che ulteriori elementi risultano del tutto irrilevanti ai fini del riscontro della parità scolastica. Il percorso argomentativo scompone dunque la relazione ispettiva per dimostrare che le singole contestazioni, considerate nel loro effettivo peso, non giustificano la revoca.
Il Collegio valorizza, in senso contrario all’amministrazione, la circostanza che presso l’istituto hanno avuto luogo plurime visite ispettive, anche in corso di causa, e che gli ispettori erano presenti durante lo svolgimento degli esami per l’anno scolastico 2024/2025. Tali elementi dimostrano che l’istituto non si è sottratto ai controlli, smentendo l’assunto di una condotta ostruzionistica sistematica.
La conclusione è che l’atto impugnato risulta in parte carente per istruttoria e motivazione: l’attività ispettiva è stata dettagliata e articolata, ma alcune analisi si sono rivelate lacunose. La qualificazione del vizio è quindi quella dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti istruttori e argomentativi, non quella della radicale assenza di potere. Il dispositivo accoglie il ricorso e annulla la determina n. 148 del 5 agosto 2025.
Il Tribunale compensa integralmente le spese di giudizio in considerazione dei fatti di causa, riconoscendo che la complessità della vicenda e l’articolazione dell’attività amministrativa giustificano la soccombenza senza condanna alle spese. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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