Impianto BESS: la vicinitas non basta, serve il pregiudizio concreto (TAR Toscana n. 1894 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di annullamento del titolo abilitativo di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica, la vicinitas vale a individuare la legittimazione ad agire, ma non dimostra da sola l’interesse al ricorso. Il giudice accerta d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione e distingue la posizione legittimante dallo specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso ed essere precisato e comprovato nel corso del processo, anche su rilievo officioso, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. Esso deve peraltro presentare i caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza. La mera proprietà di immobili in prossimità dell’opera, priva di indicazioni sulla natura e destinazione dei beni e sulla loro esatta collocazione rispetto all’impianto, non integra il pregiudizio richiesto e determina l’inammissibilità dei gravami ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili nella frazione Acciaiolo del Comune di Fauglia, hanno impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, all’esito della conferenza di servizi, ha autorizzato la società resistente a realizzare un impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 50 MW, collegato mediante cavo interrato a 132 kV alla stazione di rete, su area a destinazione agricola.

Al ricorso introduttivo, proposto inizialmente come straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale, hanno fatto seguito motivi aggiunti fondati sulla documentazione progettuale ottenuta tramite accesso. Il Ministero si è costituito con memoria di stile; la società resistente ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e di interesse, oltre a ulteriori profili di inammissibilità, e nel merito l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 9 dicembre 2021, richiamata in via diretta, che ha riaffermato l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso e ha escluso che il criterio della vicinitas valga da solo a dimostrare la sussistenza dell’interesse, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto. L’interesse può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni e può essere precisato e comprovato nel corso del giudizio, quando il pregiudizio sia contestato o rilevato d’ufficio, con il rispetto del contraddittorio.

Il percorso argomentativo richiama poi la precisazione dell’Adunanza Plenaria sull’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e sull’effetto ripristinatorio, in funzione del pregiudizio sofferto: deprezzamento dell’immobile contiguo oppure compromissione dei beni della salute e dell’ambiente per chi ha un rapporto durevole con la zona. Il Collegio cita inoltre Cons. Stato, sez. VI, n. 1743 del 28 febbraio 2025, secondo cui la vicinitas non è sufficiente e occorre dimostrare la capacità dell’intervento di propagarsi sino a incidere negativamente sulla proprietà.

Da qui l’enunciazione dei predicati dell’interesse: personalità, attualità e concretezza, con espresso richiamo ai precedenti di TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, n. 9015 del 12 maggio 2025, e di TAR Sicilia, Catania, sez. V, n. 127 del 19 gennaio 2026, che collega l’insegnamento al divieto di atti di emulazione dell’art. 833 cod. civ.. Tali coordinate, osserva il Tribunale, si applicano anche all’autorizzazione unica dell’impianto di accumulo, perché la domanda mira alla caducazione di un titolo che consente un’opera potenzialmente idonea a incidere sulla posizione giuridica di chi possiede beni vicini.

Nel caso concreto manca però la prova del pregiudizio. I ricorrenti hanno dedotto in termini generici la lesione del diritto alla salute per esposizione a campi elettromagnetici e per rischio di incidenti rilevanti, della tranquillità e del godimento dei beni, delle visuali e del valore economico degli immobili, senza illustrare natura e destinazione dei beni né la loro collocazione rispetto all’opera. La planimetria allegata è priva di riferimenti certi, incompleta quanto alla particella interessata dall’impianto e non raffigura alcuni edifici; la documentazione fotografica non consente riscontri; le visure catastali attestano soprattutto terreni a seminativo, uliveto e vigneto, senza chiarire la destinazione dei pochi edifici.

Rileva infine che i ricorrenti non hanno impugnato il parere di Arpat del 10 luglio 2023, che esclude l’interferenza degli impianti con luoghi di permanenza prolungata superiore a 4 ore al giorno e ne afferma la conformità al D.P.C.M. 08/07/2003. Anche ammessa la vicinitas, resta dunque non configurabile l’interesse concreto e attuale: ricorso e motivi aggiunti sono inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore della società resistente e compensazione verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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