Ottemperanza a sentenza pecuniaria: notifica al domicilio digitale corretto e termine dilatorio (TAR Lombardia n. 4350 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, perché quel giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Ai fini del decorso del termine è onere del creditore individuare correttamente il domicilio digitale dell’amministrazione debitrice. La notificazione del titolo esecutivo è validamente effettuata presso l’indirizzo risultante dal Registro delle PP.AA.; l’estrazione dal Registro IPA è ammessa solo se l’indirizzo non sia presente nel primo. La notifica eseguita a un indirizzo diverso non fa decorrere il termine e rende inammissibile il ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto di nove docenti all’erogazione della somma annua di € 500,00 prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il tramite della carta elettronica, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme tramite carta docente. Il titolo era passato in giudicato.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione, il pagamento di interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio il Collegio ha preventivamente segnalato possibili profili di inammissibilità per il mancato decorso del termine dilatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione centrale riguarda l’applicabilità del termine dilatorio di centoventi giorni al giudizio di ottemperanza. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5000 del 30.06.2021, il TAR ha osservato che la disposizione opera anche in questa sede quando oggetto del giudizio siano obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, come precisato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2654 del 22.05.2014 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3293 del 13.06.2013. La finalità della norma è consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’introduzione della procedura esecutiva, evitando ulteriori aggravi di spese processuali, secondo quanto affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2158 del 12.05.2008.
Passando alla notifica a mezzo PEC, il Collegio ha posto a carico della parte creditrice l’onere di individuare correttamente l’indirizzo digitale. La norma di riferimento è l’art. 16 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012, che individua i pubblici elenchi: il registro INI-PEC, l’INAD, l’ANPR, il Registro delle PP.AA., il Registro delle Imprese e il ReGIndE. Il successivo comma 1 ter consente il ricorso al domicilio digitale del Registro IPA con limitazioni: la notificazione è valida solo in caso di mancata indicazione dell’indirizzo nell’elenco di cui all’art. 16, comma 12, e, se sono indicati più domicili, presso l’indirizzo primario secondo le Linee guida AgID.
Il TAR ha escluso che l’art. 3 bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 149/2022, muti il quadro: la disposizione non include l’elenco IPA tra i pubblici elenchi utilizzabili, ma si limita a ribadire, con funzione di raccordo, che la notifica è valida anche presso l’indirizzo “individuato” in applicazione dell’art. 16-ter, comma 1-ter, e dunque dal Registro IPA solo se l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Nel caso concreto il Ministero aveva inserito nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC da utilizzare per le notificazioni degli atti giudiziari. La notifica del titolo era stata invece eseguita presso un indirizzo presente sul solo Registro IPA, perciò invalida. Il Collegio ha aggiunto che nemmeno rileva la notifica all’indirizzo indicato in un comunicato ministeriale, trattandosi di atto organizzativo privo di efficacia normativa, volto solo a velocizzare le procedure. Da qui la conseguenza: non essendo validamente notificato il titolo, il termine dilatorio non è iniziato a decorrere, con inammissibilità dell’azione. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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