Recupero del sottotetto: la legittimità di partenza condiziona la sanatoria (TAR Piemonte n. 1941 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero a fini abitativi del sottotetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 16/2018, presuppone che il manufatto sia legittimo alla data di presentazione dell’istanza. La condizione di liceità di partenza è coerente con l’art. 2-bis, comma 1-quater, del d.p.r. n. 380/2001. Le opere di trasformazione eseguite sine titulo, che abbiano già reso abitabile il sottotetto in violazione della disciplina edilizia, impediscono la sanatoria e giustificano la conferma dell’ordine di ripristino. La disposizione regionale ha carattere eccezionale e non determina alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere integra una mera irregolarità formale, priva di incidenza sulla validità dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente presenta al Comune di Rivalta di Torino una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per il recupero di un sottotetto a fini abitativi, ai sensi della L.R. n. 16/2018. L’amministrazione sospende la validità del titolo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 4.7.2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 7/2022, e avvia la verifica della capacità edificatoria residua del lotto.
Segue un’ordinanza di demolizione per il ripristino del sottotetto trasformato. La ricorrente presenta quindi una s.c.i.a. in sanatoria avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso. Il Comune dichiara inefficace la pratica e conferma l’ordine di ripristino. Il ricorso proposto davanti al TAR Piemonte viene respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione della doppia conformità. La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto applicare le norme vigenti all’epoca dell’abuso e dell’istanza, in raccordo con l’art. 36-bis del d.p.r. n. 380/2001. Il rilievo è infondato. L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 16/2018 consente il recupero del sottotetto purché esso sia esistente a una certa data e legittimo alla data di presentazione dell’istanza.
Il Tribunale valorizza il dato testuale: la liceità di partenza è condizione espressa della fattispecie. Nel caso concreto, al momento della domanda erano già presenti tramezzi e un bagno, opere di mutamento di destinazione da non abitabile ad abitabile, realizzate senza titolo e in contrasto con l’art. 18, comma 4.2.3, dell’allegato 1 al regolamento edilizio. La condizione di legittimità non si è dunque realizzata.
Quanto alla motivazione, l’atto impugnato espone presupposti di fatto e di diritto, il tipo di opere, le norme applicate e il loro effetto sulla sanabilità. Il richiamo all’ordinanza dirigenziale confermata integra una valida motivazione per relationem, idonea a soddisfare l’art. 3 della legge n. 241/1990.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata. La posizione di chi ha già eseguito le opere abusive è diversa da quella di chi presenta domanda prima di intervenire. La norma regionale opera come disposizione eccezionale, riferita ai sottotetti regolarmente realizzati e solo a questi possibile oggetto di mutamento di destinazione.
Priva di pregio è anche la censura sull’applicazione dell’art. 9-bis del d.p.r. n. 380/2001: il fondamento del provvedimento risiede principalmente nell’art. 6 della L.R. n. 16/2018. Infine, l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere resta una irregolarità formale; la ricorrente ha proposto ricorso tempestivo davanti al giudice competente, dimostrando piena comprensione dell’atto.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese per euro 3.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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