Riconoscimento causa di servizio e sindacato del giudice sul parere del Comitato (TAR Puglia n. 908 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 461/2001, i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio si fondano su nozioni tecnico-discrezionali sottratte al sindacato di merito del giudice amministrativo. Il controllo giurisdizionale resta di legittimità e si arresta davanti a profili di manifesta irragionevolezza o macroscopica illogicità, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione. La nozione di concausa efficiente e determinante richiede fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e debitamente documentati. Sul dipendente grava un onere di allegazione e di prova delle circostanze di servizio specificamente lesive, non operando in materia alcuna presunzione di derivazione dall’attività lavorativa. Il provvedimento finale che recepisce il parere obbligatorio del Comitato è conforme al modello legale e non necessita di autonoma motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza con grado di brigadiere capo, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di plurime patologie ortopediche: sindrome da impingement delle spalle, osteopatia sacrale con coccigodinia, fascite plantare bilaterale e condropatia rotulea. A sostegno assumeva di aver contratto le infermità per le gravose mansioni svolte per oltre venti anni a bordo delle unità navali del Corpo, tra manovre di ormeggio, abbordaggi e servizio di timoniere su postazioni prive di ammortizzatori.
Il Centro Informatico Amministrativo Nazionale, con determinazione dirigenziale n. 4102 del 19.11.2018, recepiva il parere negativo del Comitato di verifica e negava il beneficio. Il militare impugnava davanti al TAR Puglia sia il provvedimento sia il parere, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza motivazionale ed eccesso di potere, e chiedendo consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio scrutinio. Il riparto di competenze è netto: le valutazioni del Comitato attengono a nozioni scientifiche e a dati di esperienza tecnico-discrezionali, sindacabili solo per macroscopici vizi logici. Il giudice amministrativo non può invadere l’ambito riservato all’Amministrazione sostituendo la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
Su questa base il Tribunale enuncia il criterio sostanziale. La concausa efficiente e determinante postula fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e debitamente documentati. Restano fuori i disagi, le fatiche e i momenti di stress che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 7 marzo 2016, n. 1188.
Segue il profilo probatorio. Poiché il procedimento si avvia su iniziativa dell’interessato, su di lui grava un onere di allegazione e istruttorio: deve dimostrare, secondo i principi generali di cui all’art. 2967 c.c., la dipendenza della malattia da specifici fatti di servizio, non sussistendo presunzioni di derivazione dall’attività lavorativa.
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude spazio per il controllo giurisdizionale. Il parere del 2 marzo 2018 indica in modo specifico e congruo, per ciascuna patologia, i meccanismi di insorgenza: l’assenza di microtraumi ripetuti per la patologia delle spalle, l’insussistenza di disagi di particolare intensità per le altre infermità, la natura degenerativa su base displasica per la condropatia rotulea. La descrizione delle attività svolte nei termini degli atti difensivi non dimostra una sovraesposizione a fattori specifici di rischio. La consulenza tecnica di parte non scalfisce la congruità del parere, poiché essa stessa riferisce di un quadro artrosico generalizzato e di fattori individuali quali l’atteggiamento scoliotico e le deviazioni assiali.
Il provvedimento finale, che recepisce integralmente il parere adeguatamente motivato, è conforme al modello legale. Il giudice respinge anche l’istanza istruttoria, non potendo la consulenza d’ufficio legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni tecniche dell’Amministrazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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