Il TAR dichiara inammissibile il ricorso contro l’aggiornamento del PUC se l’area non è nel Piano di Bacino (TAR Liguria n. 1046 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento del piano urbanistico comunale adottato ai sensi dell’art. 43 L.R. Liguria n. 36/1997 ha natura meramente ricognitiva delle aree a rischio idraulico e geomorfologico elevato o molto elevato, come già individuate dai vigenti piani di bacino. Ne consegue che la mancata inclusione di un immobile nel patrimonio edilizio ricadente in tali zone non può essere contestata mediante l’impugnazione della delibera di aggiornamento del PUC, ma presuppone la previa impugnazione del Piano di Bacino che non lo perimetra. La valutazione preventiva di ammissibilità di un intervento di delocalizzazione è legittimamente negata quando l’area di atterraggio proposta si trova a distanza superiore a quella massima (200 metri) consentita dalle norme tecniche del PUC, richiamate a sostegno del provvedimento di diniego.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Lerici, comprendente un locale a uso deposito che, a suo dire, sarebbe dovuto essere inserito nel patrimonio edilizio esistente in zone a rischio elevato e molto elevato, con conseguente possibilità di beneficiare delle misure di delocalizzazione previste dalla L.R. Liguria n. 49/2009. A seguito del rigetto dell’osservazione presentata in sede di aggiornamento del PUC, la ricorrente ha impugnato le delibere consiliari di adozione e di approvazione dell’aggiornamento, nonché la successiva risposta negativa del Comune alla richiesta di valutazione preventiva sull’ammissibilità di un intervento di delocalizzazione in un’altra località.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’aggiornamento del PUC impugnato opera una ricognizione delle aree a rischio geomorfico elevato o molto elevato, esattamente come già identificate nel Piano di Bacino Ambito 20. La L.R. n. 49/2009, nel definire gli edifici suscettibili di riqualificazione, fa espresso riferimento a quelli esposti a rischio in base ai vigenti piani di bacino. Poiché il Piano di Bacino non include l’area della ricorrente, il Collegio ha concluso che l’eventuale annullamento della delibera di aggiornamento non produrrebbe alcuna utilitas concreta, difettando il presupposto a monte della classificazione del rischio. Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha respinto la censura di difetto di motivazione, osservando che, sebbene la ricorrente abbia impugnato solo la pec di risposta negativa, l’Amministrazione aveva comunque adottato un provvedimento contenente le ragioni del diniego, richiamando gli artt. 24.6.2 e 24.7.1 delle Norme del PUC. Tali disposizioni subordinano la delocalizzazione alla localizzazione del nuovo intervento entro un raggio di 200 metri dal sedime dell’edificio esistente; nel caso di specie, l’area di atterraggio proposta era a distanza superiore, rendendo l’intervento in contrasto con le condizioni di assentibilità del PUC.
Infine, il Collegio ha respinto anche la censura di illegittimità derivata, richiamando la medesima ratio già esposta per il ricorso principale: non avendo la ricorrente impugnato il Piano di Bacino, la sua area non potrebbe comunque essere classificata come a rischio geomorfico elevato o molto elevato, mancando la precondizione per l’applicazione della disciplina favorevole.
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Nota della Redazione
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