Spese di lite e minimi tariffari abrogati: il compenso va motivato (Cons. Stato n. 5208 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Il giudice liquida il compenso facendo riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, ma può discostarsene motivatamente. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione della tabella allegata, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. Unico limite di legge resta l’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di spese in misura manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice ordinario l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo complessivo di € 2.000,00. Passata in giudicato la decisione e decorso il termine di 120 giorni ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva costituito la carta.
Il ricorrente ha quindi agito per l’esecuzione. Il TAR Abruzzo, sede di Pescara, ha accolto il ricorso e liquidato le spese di lite in € 500,00. L’appellante contesta tale quantificazione, ritenendola simbolica e inferiore ai minimi tabellari, e chiede la rideterminazione in € 1.189,00 oltre accessori, con distrazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (Cons. Stato n. 169/2025 del 13 gennaio 2025) e il principio secondo cui il giudice di primo grado gode di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ivi compresa la compensazione per giusti motivi (Ad. Plen. n. 8 del 24 maggio 2007). Quando però la condanna sia disposta, occorre fare riferimento agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 e ai valori medi delle tabelle, aumentabili o diminubili fino al 50 per cento.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’abrogazione delle tariffe ha eliminato il vincolo di inderogabilità dei minimi, ma non ha sottratto la liquidazione ai parametri ministeriali. Le previsioni dei decreti attuativi vanno lette in senso conforme alle fonti primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2 e 41 Cost.; un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previsioni di legge.
Ne deriva che lo scostamento dai parametri è ammesso, ma deve essere motivato: in caso di divergenza apprezzabile e rilevante, il giudice deve indicare i criteri seguiti. Il solo limite inderogabile resta l’art. 2233, secondo comma, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche.
Il TAR, nella specie, ha liquidato le spese secondo soccombenza senza alcuna argomentazione sulla quantificazione. La immotivata determinazione di un importo manifestamente inferiore ai parametri incide sull’effettività della tutela e non è giustificata dalla serialità del contenzioso, che anzi aggrava la responsabilità dell’amministrazione, in violazione del principio di leale collaborazione ex legge n. 241/1990.
Il Consiglio di Stato riforma pertanto la liquidazione e, in ragione dell’effetto devolutivo, ridetermina equitativamente le spese in € 800,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti da una causa vertente su un’unica questione. Compensa le spese del grado per il parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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