Il diniego di cittadinanza può fondarsi su condanne penali non definitive e su notizie di reato risalenti nel decennio (TAR Lazio, Sez. V bis, n. 12667 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può legittimamente fondare il diniego su una condanna penale, ancorché non definitiva, e su notizie di reato risalenti nel tempo, purché emerse nel decennio antecedente la richiesta o in un periodo comunque valutabile. Le risultanze penali sono apprezzabili in via autonoma sul piano amministrativo, a prescindere dagli esiti processuali e da successive vicende favorevoli quali l’estinzione del reato o la riabilitazione. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di istruttoria e motivazione e non può sconfinare nel merito della scelta discrezionale dell’Amministrazione, salvo i casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di uno Stato extracomunitario, presentava nel dicembre 2016 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dopo il preavviso di rigetto e la memoria difensiva, il Ministero dell’Interno adottava decreto di diniego nel settembre 2021, richiamando una segnalazione del 2008 (risalente alla minore età) e una condanna del 2017 per tentato furto in concorso. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di istruttoria e motivazione e chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione abbia esercitato correttamente il potere attribuitole dalla legge. L’istruttoria aveva fatto emergere elementi indicativi di un’insufficiente integrazione del richiedente e del mancato rispetto delle norme penali, entrambi valutabili nel decennio antecedente la richiesta, presentata nel 2016. La condanna per tentato furto è stata considerata significativa ai fini della rappresentazione di una personalità non incline al pieno rispetto dei principi di convivenza civile.
Il TAR ha precisato che le valutazioni finalizzate all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano autonomo rispetto a quelle compiute per la concessione della cittadinanza. Ne consegue che le risultanze penali possono essere apprezzate sul piano amministrativo a prescindere dagli esiti processuali e da eventuali sviluppi favorevoli, come la riabilitazione, richiamando il consolidato orientamento per cui il fatto storico può giustificare il diniego.
Quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale, il Tribunale ha ribadito che il vaglio non può sconfinare nel merito della scelta adottata dall’Amministrazione, riservata alla sua valutazione discrezionale. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha motivato adeguatamente il provvedimento impugnato, evidenziando l’iter logico seguito e la sussistenza di condotte penalmente rilevanti che mettono in discussione l’irreprensibilità della condotta del richiedente.
Infine, il Collegio ha osservato che il diniego non preclude la possibilità di ripresentare una nuova istanza e comporta conseguenze solo temporanee, non integrando una violazione dell’art. 8 CEDU. Nel bilanciamento degli interessi in gioco, la scelta dell’Amministrazione non è né irragionevole né sproporzionata, considerata la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e l’irreversibilità degli effetti connessi alla concessione dello status.
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Nota della Redazione
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