Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1567 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, la domanda di esecuzione del capo che ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario è inammissibile se proposta dalla parte vittoriosa. Per effetto della distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo, nei limiti della somma liquidata, rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che solo il difensore distrattario è legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Il ricorso proposto dalla parte è invece ammissibile e fondato quanto alla sorte capitale, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta, oltre penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al DPCM 23.9.2015, condannando il Ministero dell’Istruzione a corrispondere l’importo di € 1.500 per le annualità arretrate, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Non ottenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo la condanna al pagamento delle somme, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue due profili. Quanto al capo sulle spese, il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza amministrativa richiamata — tra cui Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e TAR Milano n. 2148 del 2025 — afferma che al procuratore distrattario spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
La ragione è strutturale: la distrazione delle spese instaura un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Il difensore distrattario è quindi l’unico legittimato a intimare il precetto e ad attivare il rito dell’ottemperanza. Nel caso concreto i procuratori avrebbero dovuto assumere la veste di ricorrenti in proprio e notificare preliminarmente il titolo esecutivo quale titolo per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Quanto al resto, il ricorso è ammissibile e fondato. La sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale, è decorso inutilmente il termine dilatorio e il giudicato è attestato dalla cancelleria. Il TAR ordina pertanto all’amministrazione di conformarsi integralmente, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituitisi antistatari.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale