Risarcimento da illegittimo diniego edilizio (TAR Piemonte n. 1872 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, ma esige la verifica di tutti gli elementi dell’illecito: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Nel caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, il richiedente deve dimostrare, secondo un giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo, cioè la spettanza del bene della vita. L’onere della prova dei presupposti della responsabilità grava interamente sul preteso danneggiato, con piena applicazione dell’art. 2697 c.c. e senza il temperamento del metodo acquisitivo, riservato all’azione di annullamento. Solo per l’elemento soggettivo opera l’attenuazione: l’illegittimità dell’atto vale come indice presuntivo della colpa, spettando all’amministrazione provare l’errore scusabile. Il difetto di prova del danno non può essere supplito dalla disposta CTU.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di Carrù chiedendo la condanna al risarcimento del danno che le sarebbe derivato dagli atti con cui il SUAP, nel 2017, aveva negato l’approvazione della proposta di piano di recupero di un capannone di sua proprietà, da trasformare in un condominio di 42 appartamenti. Il diniego si fondava sull’assunto che il fabbricato fosse privo di titolo edilizio.

Tali provvedimenti sono stati annullati con sentenza del TAR Piemonte n. 90/2024, passata in giudicato, per difetto istruttorio: il Comune non aveva valutato gli elementi presuntivi della sussistenza del titolo. La ricorrente ha poi rinunciato a riattivare l’iter, assumendo la perdita di interesse per l’aumento dei costi di realizzazione, e ha quantificato il danno in € 1.200.000,00, ovvero in via subordinata in € 900.000,00. Il Comune ha resistito eccependo, tra l’altro, l’indimostratezza dell’accordo con l’impresa edile e del nesso causale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di tardività delle memorie della ricorrente, depositate oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile rispetto all’udienza già fissata. L’art. 4, comma 4, dell’allegato 2 del c.p.a. va letto nel senso che il termine delle ore 24:00 vale solo per gli atti non depositati in vista di un’udienza o camera di consiglio già nota; diversamente, il deposito tardivo è inammissibile, trattandosi di termine a garanzia del contraddittorio.

Nel merito, il Tribunale ribadisce che la domanda risarcitoria da lesione di interesse legittimo pretensivo richiede la prova della spettanza del bene della vita e del carattere ingiusto del danno. Sul piano oggettivo occorre dimostrare i pregiudizi e la loro derivazione immediata e diretta dalla condotta illecita, con onere interamente sul danneggiato ex art. 2697 c.c., senza metodo acquisitivo.

Il Collegio rileva che entrambe le domande poggiano sul presupposto dell’accordo del 2016 con un imprenditore edile, che avrebbe riconosciuto il 20% della volumetria. Di tale accordo non vi è prova documentale: le dichiarazioni scritte dei partecipanti, rese solo al momento del ricorso, non sono sufficienti. La testimonianza scritta ex art. 63, comma 3, c.p.a. è preclusa dal divieto dell’art. 2721, comma 1, c.c., non derogabile ex comma 2, trattandosi di preliminare di permuta di cosa presente con cosa futura su rilevante operazione immobiliare (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 13398 del 2024).

Manca anche la prova del nesso di causalità. La stessa ricorrente, nel ricorso del 2017, aveva affermato che il progetto era stato abbandonato per la crisi economica e il calo del mercato immobiliare. L’antieconomicità dell’operazione non deriva dunque dalla stasi procedimentale, ma da fattori preesistenti: anche in caso di approvazione tempestiva il piano non sarebbe stato attuato. La rinuncia a riattivare l’iter, infine, rende non verificabile con probabilità prossima alla certezza l’approvazione del piano, e il residuo margine di redditività allegato conferma che i danni prospettati sono ipotetici. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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