Sequestro probatorio, obbligo di motivazione anche su cose costituenti corpo di reato (Cass. pen. Sez. III n. 41556 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto in modo specifico della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, non essendo sufficiente il mero richiamo al carattere pertinenziale delle res. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., per sola violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza. Il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento di convalida con la specificazione delle esigenze probatorie, purché le stesse risultino già indicate, sia pure genericamente, nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 7 agosto 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente, confermando il decreto del 24 luglio 2025 con cui il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla Guardia di finanza. Oggetto del vincolo erano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le aree su cui gli stessi erano depositati, catastalmente identificate, e otto manufatti abusivi per una superficie complessiva di circa 490 mq.
Il provvedimento si collegava a due ipotesi di reato: quella di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), in relazione ai commi 2 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, e quella di cui agli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 142 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 253, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione sulle necessità probatorie e per l’estensione omnicomprensiva del vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla preliminare delimitazione del sindacato di legittimità. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di riesame delle misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 25932 del 29 maggio 2008 e le successive conformi Sez. 5 n. 43068 del 2009, Sez. 3 n. 4919 del 2016, Sez. 2 n. 18951 del 2017 e Sez. 2 n. 49739 del 2023.
Quanto all’onere motivazionale, la sentenza recepisce l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36072 del 19 aprile 2018: il decreto di sequestro probatorio, come il decreto di convalida, deve esporre, sia pur concisamente, la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, perché le esigenze di accertamento non possano essere soddisfatte in modo meno limitativo del diritto di disporre del bene. La Corte precisa che è impossibile stabilire in astratto il quantum dell’apparato argomentativo idoneo a integrare il requisito, essendo sufficiente una concisa esposizione dei motivi.
Sul primo motivo, il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente illustrato le ragioni del rigetto, ponendosi in sintonia con la giurisprudenza secondo cui l’onere motivazionale può essere assolto anche mediante un modulo prestampato, purché l’apparato giustificativo risulti idoneo a esprimere le ragioni essenziali del vincolo (Sez. 3 n. 7160 del 2018). Il decreto di convalida motivato per relationem esige però una valutazione critica tanto più pregnante quanto più indiretto è il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiore è il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3 n. 50324 del 2023). Nella specie il Tribunale ha richiamato la necessità di ulteriori accertamenti tecnici e il fumus commissi delicti desumibile dal verbale di sequestro, con motivazione ritenuta non apparente.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Tribunale ha dato atto della suddivisione del terreno in cinque macro aree, in ciascuna delle quali era esplicitata la presenza di rifiuti o manufatti abusivi, giustificando così il vincolo sull’intera area di sedime in vista di ulteriori accertamenti tecnici. La Corte richiama il principio per cui gli accertamenti già svolti dalla polizia giudiziaria non escludono il mantenimento del vincolo quando debbano disporsi ulteriori verifiche che richiedono specifiche cognizioni (Sez. 3 n. 36371 del 2021; Sez. 3 n. 34491 del 2025). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.