Revocazione inammissibile se il rigetto non ha deciso il merito (Cass. civ. Sez. 2 n. 2662 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una pronuncia della Corte di cassazione è disciplinato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., il quale non include, tra i motivi esperibili, quello della falsità del documento riconosciuta dopo la sentenza di cui all’art. 395, n. 2, cod. proc. civ.. La mancata previsione di tale ipotesi non integra un vizio di legittimità costituzionale, essendo frutto di una consapevole scelta del legislatore volta a privilegiare la stabilità del giudicato. L’estensione dei motivi di revocazione operata dall’art. 391-ter cod. proc. civ. è limitata ai provvedimenti con i quali la Corte ha deciso la causa nel merito. Ne consegue che è inammissibile la revocazione proposta avverso un’ordinanza di rigetto del ricorso, non avente natura di decisione nel merito, che si fondi sulla dedotta falsità di un documento.

Il Fatto

A seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di merito si era concluso con la sentenza della corte d’appello che aveva riconosciuto l’intervenuta estinzione dell’obbligazione per effetto di una scrittura privata qualificata come accordo di espromissione. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato rigettato con ordinanza della Corte.

Successivamente, il tribunale aveva dichiarato la falsità del documento posto a fondamento della decisione, per abusivo riempimento. Sulla base di tale pronuncia, l’erede della parte soccombente nel giudizio di legittimità ha proposto istanza di revocazione avverso l’ordinanza di rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che l’istanza non è sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., atteso che l’errore di fatto ivi contemplato non ricorre quando la decisione è successiva alla pronuncia che ha dichiarato la falsità del documento.

Quanto alla fattispecie dell’art. 395, n. 2, cod. proc. civ., la Corte ha ricordato che la prova falsa deve essere stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, requisito non documentato e anzi contraddetto dalla circostanza che la sentenza risultava impugnata in appello.

Il profilo dirimente è stato, tuttavia, individuato nell’ambito di applicazione dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il quale, nel disciplinare la revocazione delle pronunce della Cassazione, non include l’ipotesi della falsità del documento riconosciuta dopo la sentenza. Tale esclusione è stata ritenuta il frutto di una scelta consapevole del legislatore, che ha inteso privilegiare le esigenze di stabilità del giudicato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale.

La Corte ha infine chiarito che la successiva estensione dei motivi di revocazione, operata dall’art. 391-ter cod. proc. civ., riguarda esclusivamente i provvedimenti con i quali la Cassazione ha deciso la causa nel merito. Poiché l’ordinanza impugnata aveva rigettato il ricorso senza procedere a tale decisione, l’istanza è stata dichiarata inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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