Permesso di lungo periodo e tolleranza dei sessanta giorni dalla scadenza (TAR Puglia n. 82 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, previsto dagli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, opera in via generale e consente allo straniero di presentare la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche quando il titolo posseduto sia già scaduto. Il Questore non può respingere l’istanza fondandosi unicamente sul dato formale della scadenza, perché tale rilievo non integra un motivo ostativo autonomo. L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 richiede il possesso di un permesso in corso di validità per almeno cinque anni, ma la disciplina di tolleranza ne consente la presentazione entro il termine legale. Il provvedimento che ometta di considerare tale periodo è illegittimo per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava il 12 dicembre 2022 istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998. Il permesso per lavoro subordinato di cui era titolare dal 2017 era scaduto il 21 novembre 2022.
Con decreto del 10 ottobre 2023, notificato il 15 febbraio 2024, il Questore rigettava l’istanza proprio valorizzando la scadenza del titolo al momento della presentazione. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione del giusto procedimento, travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e violazione dell’art. 9 del Testo Unico. Nelle more, la Sezione concedeva il patrocinio a spese dello Stato e, con ordinanza cautelare, fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e conferma integralmente quanto già espresso in sede cautelare. Il decreto questorile è patentemente illegittimo perché fondato su un unico rilievo ostativo: la presentazione dell’istanza quando il permesso posseduto era già scaduto.
Il Tribunale richiama l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che richiede il possesso di un permesso in corso di validità da almeno cinque anni. La disposizione, letta isolatamente, sembrerebbe confortare la tesi dell’Amministrazione.
Il percorso argomentativo si completa però con gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998. Tali norme prevedono, in via generale, un periodo di tolleranza di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo. La domanda presentata il 12 dicembre 2022 cadeva entro tale finestra rispetto alla scadenza del 21 novembre 2022.
L’Amministrazione ha dunque omesso di considerare una disciplina che incide direttamente sui presupposti dell’istanza. Il rigetto fondato solo sulla scadenza formale del titolo costituisce travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Ne consegue l’annullamento del decreto impugnato.
Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale tra le parti. Liquida in favore del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di € 1.400,00 oltre accessori, con pagamento a carico dell’Erario, esclusa la rivalsa verso l’Amministrazione statale ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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