Scomputo investimenti dal canone demaniale solo se nel programma approvato (TAR Toscana n. 82 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abbattimento del canone demaniale per gli investimenti realizzati dal terminalista non costituisce oggetto di un diritto al decomputo delle spese unilateralmente decise dal concessionario. L’art. 14 del Regolamento d’uso delle aree demaniali subordina lo scomputo all’inserimento dell’investimento in un programma di attività preventivamente concordato con l’Autorità portuale e finalizzato all’incremento dei traffici e dell’occupazione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/1994. I criteri di valutazione che misurano lo scostamento tra obiettivi programmati e risultati effettivi attuano il Regolamento e non ne introducono una disciplina innovativa o retroattiva. La decurtazione dei ricavi da alienazione di mezzi già ammessi a scomputo risponde al principio di proporzionalità, ricavabile dall’art. 15 del Regolamento, ed evita duplicazioni del beneficio.

Il Fatto

La società ricorrente esercita l’attività di terminalista nel porto di Livorno sulla base di un accordo sostitutivo di concessione demaniale e di un successivo atto suppletivo. Alcuni accosti sono interessati dalla concorrente utilizzazione da parte di navi passeggeri, con limitazioni dell’operatività previste dall’accordo e accettate dalla concessionaria mediante un protocollo d’intesa, che ha riconosciuto una riduzione del canone a compensazione.

Con delibera del Comitato di gestione l’Autorità di Sistema Portuale ha determinato il canone per gli anni 2018-2020, riconoscendo gli investimenti 2017-2019 solo in percentuale, commisurata allo scostamento tra gli obiettivi del piano di impresa e le performance realizzate. La società ha impugnato la delibera e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità dei criteri per asserita retroattività, il mancato riconoscimento di alcune spese e l’errata quantificazione della riduzione per il mancato utilizzo degli accosti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla pretesa natura retroattiva e innovativa dei criteri di abbattimento. Il richiamo all’art. 14 del Regolamento consente lo scomputo degli investimenti ritenuti congrui e inerenti, entro il limite massimo annuo del 50% del canone e del 50% dell’investimento. La misurazione dello scostamento tra obiettivi di traffico, occupazione e valore degli investimenti e risultati effettivi non introduce regole nuove, ma accerta proprio congruità e inerenza. Il TAR richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 6283 del 2024 e la sentenza n. 1452 del 2022 della Seconda Sezione dello stesso TAR, che in una fattispecie identica hanno ritenuto infondate le stesse doglianze.

Sul secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle spese per due contratti di leasing operativo e per materiale elettronico, la Sezione parte dalla ragione di diniego dell’omessa inclusione nei piani di impresa approvati. La lettura dell’art. 14 del Regolamento esclude un diritto al decomputo di investimenti unilateralmente decisi: al centro del sistema è il programma di attività concordato con l’Autorità. Il procedimento è a doppio stadio: prima l’inserimento dell’investimento nel programma approvato, poi la verifica a consuntivo di congruità e inerenza. La ricorrente non ha dimostrato l’inserimento delle spese nel programma, circostanza che avrebbe dovuto provare secondo il criterio della vicinanza alla fonte di prova. Il riconoscimento di una circostanza idonea a sorreggere l’esclusione esime dall’esame delle ulteriori ragioni di diniego.

Quanto alla decurtazione dei ricavi da alienazione di mezzi obsoleti già ammessi a scomputo, il TAR richiama ancora Cons. Stato n. 6283 del 2024: il criterio evita duplicazioni del beneficio e attua il principio di proporzionalità ricavabile dall’art. 15 del Regolamento. Sulla prescrizione quinquennale, il dies a quo decorre non dalla vendita dei mezzi, ma dal momento in cui la concessionaria ha comunicato i ricavi all’Autorità, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e del principio di buona fede dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.

Infine, sull’indennizzo per il mancato uso degli accosti, la Sezione osserva che il criterio degli accosti effettivi e non programmati deriva dal Piano Operativo Triennale e dal provvedimento commissariale del 2017, atti mai impugnati. La documentazione successiva non supera tale criterio. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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