Esecuzione specifica del preliminare e inammissibilità delle eccezioni tardive (Trib. Trieste n. 1834/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto preliminare, il termine essenziale ex art. 1457 c.c. non produce l’effetto risolutivo se la parte non inadempiente manifesta tempestivamente, anche mediante la proposizione dell’azione ex art. 2932 c.c., la volontà di esigere l’adempimento oltre il termine, né può essere invocato dalla parte che abbia preventivamente rifiutato la prestazione. La risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. presuppone avvenimenti straordinari e imprevedibili sopravvenuti alla conclusione del contratto, non circostanze antecedenti o riconducibili al comportamento dell’altra parte. La sentenza resa ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce gli effetti del contratto definitivo con il passaggio in giudicato; l’obbligazione di pagamento del prezzo sorge contestualmente al trasferimento del diritto, sicché non è configurabile una condanna al pagamento che preesista alla costituzione del rapporto contrattuale. Le eccezioni e le domande nuove introdotte per la prima volta nella comparsa conclusionale sono inammissibili, essendo precluse dalla cristallizzazione del thema decidendum nei termini di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c.
Il Fatto
Il promittente venditore ha stipulato con la promissaria acquirente un contratto preliminare per il trasferimento di una quota di s.r.l. al prezzo di € 400.000,00, con caparra di € 100.000,00 e termine essenziale per il rogito fissato al 31 gennaio 2022, nell’interesse di entrambe le parti. Il promittente venditore ha manifestato la volontà di stipulare il definitivo prima della scadenza, proponendo date e intimando la comparizione; la promissaria acquirente ha invece comunicato preventivamente il rifiuto di addivenire alla stipula, eccependo l’eccessiva onerosità sopravvenuta e chiedendo la restituzione della caparra. Il promittente venditore ha quindi agito per l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e, in via subordinata, per il risarcimento del danno. La promissaria acquirente si è costituita, proponendo riconvenzionale per la risoluzione di diritto per decorso del termine essenziale e, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. sotto un duplice profilo. In primo luogo, il promittente venditore aveva manifestato in modo univoco e tempestivo la volontà di esigere l’adempimento oltre il termine, proponendo date alternative, intimando la comparizione e, infine, notificando l’atto di citazione ex art. 2932 c.c. il giorno stesso della scadenza, il che esclude l’effetto risolutivo. In secondo luogo, la promissaria acquirente, avendo preventivamente rifiutato di stipulare, non è legittimata a invocare l’effetto risolutivo dell’art. 1457 c.c., che opera a tutela della parte adempiente, non di quella che ha rifiutato la prestazione.
La Corte ha rigettato anche la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c., rilevando che le circostanze dedotte (presunte passività e dichiarazioni non veritiere) erano antecedenti alla stipula del preliminare, non sopravvenute, e riconducibili al comportamento dell’altra parte, non a eventi straordinari e imprevedibili. Inoltre, il contratto non conteneva garanzie sul valore economico della società, sicché la variabilità del valore della partecipazione rientra nella normale alea contrattuale.
La Corte ha dichiarato inammissibili le eccezioni e le domande nuove (dolo contrattuale, aliud pro alio, abuso del diritto, exceptio doli generalis) introdotte per la prima volta nella comparsa conclusionale, oltre i termini delle preclusioni assertive, essendo la comparsa conclusionale confinata alla mera illustrazione argomentativa. Quanto all’azione di esecuzione specifica, la Corte ha rigettato la domanda principale (condanna al pagamento del prezzo prima del trasferimento) e ha accolto la domanda subordinata, chiarendo che la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce il trasferimento della quota con il passaggio in giudicato, sorgendo contestualmente l’obbligazione di pagare il prezzo. Ha quindi trasferito la quota alla promissaria acquirente e l’ha condannata al pagamento del residuo prezzo di € 300.000,00, con spese a suo carico.
Implicazioni Pratiche
- Tempestiva manifestazione di volontà per evitare la risoluzione ex art. 1457 c.c.: Il promittente venditore che intenda esigere l’adempimento oltre il termine essenziale deve manifestare tempestivamente (anche mediante intimazione o proposizione dell’azione ex art. 2932 c.c.) la volontà di non avvalersi della risoluzione; la proposizione dell’azione il giorno della scadenza è idonea a escludere l’effetto risolutivo e a cristallizzare la posizione del creditore.
- Inammissibilità delle eccezioni nuove in comparsa conclusionale: Il convenuto che non abbia proposto determinate eccezioni o domande nei termini di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c. non può introdurle nella comparsa conclusionale, che è riservata alla sola illustrazione delle argomentazioni già dedotte; il giudice dichiara inammissibili le difese nuove, anche se fondate su figure giuridiche come il dolo, l’aliud pro alio o l’abuso del diritto, se non tempestivamente e specificamente allegate.
- Esecuzione specifica e contestualità tra trasferimento e pagamento: In caso di azione ex art. 2932 c.c., la sentenza costitutiva produce il trasferimento del bene e contestualmente l’obbligo di pagare il prezzo, con effetti che decorrono dal passaggio in giudicato; il promittente venditore non può ottenere una condanna al pagamento del prezzo che preesista alla costituzione del rapporto, né una condanna immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., poiché il nesso sinallagmatico lega le due prestazioni e il trasferimento presuppone il pagamento, e viceversa.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.